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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30349/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due domande di rimborso, presentate in relazione al beneficio fiscale del 90% previsto per i versamenti effettuati negli anni 1990-1992 a seguito del sisma in Sicilia del dicembre 1990. In primo grado la domanda era stata rigettata per mancata prova della presentazione dell'istanza di rimborso; in appello la CTR aveva riformato la decisione e riconosciuto il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del giudicato e delle norme processuali, sostenendo che una delle parti non aveva mai presentato istanza di rimborso e che l'altra aveva depositato la prova solo in appello, comunque avendo introdotto il giudizio prima della formazione del silenzio-rifiuto; (2) violazione delle norme sulla domanda e sulla prova, nonché dell'art. 2697 c.c., per le stesse ragioni; (3) violazione della disciplina sostanziale sul rimborso e del diritto UE, per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza verificare la compatibilità con i limiti europei, inclusa la disciplina de minimis. I contribuenti non si sono difesi in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito. Ha ritenuto che per una contribuente mancasse la prova della presentazione dell'istanza di rimborso, con conseguente mancanza dell'atto impugnabile; per l'altro contribuente, pur essendo stata prodotta l'istanza, il ricorso introduttivo era stato proposto prima del decorso dei 90 giorni necessari per la formazione del silenzio-rifiuto, sicché anche in tal caso il ricorso originario era inammissibile. Ha quindi rigettato l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese di cassazione sono state poste a carico dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    richiamato quale base normativa del beneficio/rimborso invocato dai contribuenti a seguito del sisma del dicembre 1990

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    evocato nel terzo motivo come norma rilevante per la disciplina dei rimborsi

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza impugnata in relazione al giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione dell'efficacia del giudicato

  • artt. 53 e 56 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per contestare l'ammissibilità del ricorso tributario e la produzione tardiva della prova

  • artt. 99, 100 e 115 c.p.c.

    richiamati per censurare la decisione d'appello sotto il profilo della domanda, dell'interesse ad agire e della valutazione della prova

  • art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere che il ricorso era privo di un valido atto impugnabile

  • art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo processuale dell'Agenzia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, gravante sui contribuenti circa la presentazione dell'istanza di rimborso

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso per rimborso è proponibile solo dopo la formazione del silenzio-rifiuto, cioè dopo 90 giorni dalla domanda

  • VI Direttiva n. 77/388/CEE

    evocata nel terzo motivo come possibile limite europeo al rimborso

  • sentenza CGUE 17.7.2008, causa C-132/06

    richiamata quale interpretazione del quadro europeo invocato dall'Agenzia

  • ordinanza CGUE 15.7.2015, causa C-82/14

    richiamata nel terzo motivo

  • decisione della Commissione Europea (2015) final del 14.8.2015

    richiamata nel terzo motivo come parametro di compatibilità europea

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, il ricorso giurisdizionale è ammissibile solo se esiste un atto impugnabile, ossia un diniego espresso oppure il silenzio-rifiuto formatosi dopo il decorso del termine di legge dalla presentazione dell'istanza di restituzione.
  • La prova della presentazione dell'istanza di rimborso grava sul contribuente che agisce in giudizio; se tale prova manca, non può ritenersi formato il silenzio-rifiuto e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • Se l'istanza di rimborso è stata presentata ma il ricorso è introdotto prima del decorso del termine per provvedere dell'Amministrazione, manca comunque il presupposto processuale dell'azione, con conseguente inammissibilità.
  • Il difetto dell'atto impugnabile costituisce una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Quando la decisione può essere definita sulla base di un vizio processuale che esclude l'ammissibilità dell'azione, la censura ulteriore sui profili sostanziali può restare assorbita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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