Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9183/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 luglio 2024, inviata alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 16 luglio 2024 e comunicata all’odierna ricorrente in data 16 luglio 2024, con cui il C.S.M. ha deliberato “il mancato superamento, per valutazione negativa, da parte della dott.ssa -OMISSIS-, magistrato di quinta valutazione di professionalità, con funzioni di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal -OMISSIS-, con invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- di procedere a rivalutazione per il periodo dal -OMISSIS-”; - della Circolare 20691 dell’8 ottobre 2007, nei termini ed in relazione ai profili che saranno di seguito precisati; - della Circolare n. 13778/2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, nei termini ed in relazione ai profili che saranno di seguito precisati; - degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali rispetto a quelli sopra individuati; quanto ai motivi aggiunti, depositati il 3 ottobre 2025: - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS-, inviata alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- dell’8 luglio 2025 e comunicata all’odierna ricorrente in data 9 luglio 2025, con cui il C.S.M. ha deliberato “di non confermare la dott.ssa -OMISSIS- nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -OMISSIS-, che gli sono state conferite con delibera -OMISSIS- e che ha assunto in data -OMISSIS-, disponendo l’invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza”; - Del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria approvato con Delibera del C.S.M. del 3 dicembre 2024; - della Circolare 20691 dell’8 ottobre 2007, nei termini ed in relazione ai profili che saranno di seguito precisati; - della Circolare n. 13778/2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, nei termini ed in relazione ai profili che saranno di seguito precisati; - degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali rispetto a quelli sopra individuati.

Giustizia amministrativa202410548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del CSM di mancato superamento della sesta valutazione di professionalità e successiva delibera di non conferma nell’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto, nonché le circolari e il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria posti a fondamento degli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi amministrativi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il giudizio negativo del CSM relativo alla sesta valutazione di professionalità e, con motivi aggiunti, la successiva non conferma nell’incarico di Procuratore aggiunto. Ha dedotto violazione degli artt. 11, 11-bis, 11-ter, 12 e 13 del d.lgs. 160/2006, della circolare CSM n. 20691/2007, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 3, 21, 24, 104, 107 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dei principi di indipendenza interna e proporzionalità. La ricorrente sosteneva che il CSM avesse illegittimamente valorizzato conversazioni intrattenute con un ex componente del CSM, riguardanti nomine e incarichi, nonché rapporti personali e utilità ricevute da un imprenditore successivamente coinvolto in vicende penali, sebbene tali fatti fossero estranei all’esercizio delle funzioni, archiviati in sede penale e disciplinare e privi di collegamento con l’attività lavorativa. Contestava inoltre la legittimità della circolare nella parte in cui prevedeva, per i prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, un giudizio binario positivo/negativo, senza una valutazione intermedia, e deduceva in via subordinata l’illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti la valutazione di professionalità, per indebita sovrapposizione con il procedimento disciplinare e violazione del ne bis in idem. Con i motivi aggiunti sosteneva l’inammissibilità o l’incoerenza della successiva non conferma, poiché intervenuta dopo il superamento della sesta valutazione di professionalità e dopo il conferimento di ulteriori funzioni, nonché la rivalutazione di fatti già esaminati e l’illegittima reiterazione di rilievi privati e non disciplinarmente rilevanti.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la valutazione di professionalità non sia limitata alle condotte strettamente inerenti all’esercizio della funzione giudiziaria, potendo riguardare anche comportamenti extra-funzionali, inclusi fatti della sfera privata, quando siano idonei a incidere sulla credibilità, indipendenza, imparzialità ed equilibrio richiesti al magistrato. L’archiviazione penale o disciplinare non determina automaticamente una valutazione positiva, poiché la valutazione di professionalità ha finalità e presupposti diversi dal giudizio penale e dal procedimento disciplinare; i fatti accertati possono essere autonomamente apprezzati dal CSM. Nel caso concreto, le conversazioni acquisite hanno evidenziato, secondo il giudice, iniziative di autopromozione e di promozione di altre colleghe, interferenze nell’attività consiliare, logiche di appartenenza e condizionamenti incompatibili con il senso della misura e la necessaria indipendenza. Anche la frequentazione con l’imprenditore e le utilità ricevute sono state ritenute indicative di una condotta complessivamente non equilibrata e non libera da rapporti o vincoli, pur appartenendo alla sfera privata. Il giudizio negativo è stato ritenuto adeguatamente motivato, coerente e privo di vizi logico-inferenziali. È stata respinta anche la censura contro il carattere binario del giudizio sui prerequisiti: la loro carenza, purché fondata sulla gravità dei fatti, è insuperabilmente ostativa a un giudizio positivo. Il TAR ha escluso la questione di costituzionalità, rilevando la diversità funzionale tra valutazione di professionalità e responsabilità disciplinare. I motivi aggiunti sono stati ritenuti ammissibili, poiché la mancata conferma nell’incarico e il mancato superamento della valutazione di professionalità erano collegati da presupposizione giuridica e dalla sovrapponibilità dei fatti. Nel merito, la non conferma è stata ritenuta coerente con la valutazione negativa riferita al precedente periodo, nonostante il successivo superamento della sesta valutazione: quest’ultimo ha rimosso gli effetti preclusivi per il futuro, ma non retroattivamente quelli già rilevanti per il periodo precedente. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 160/2006

    La norma individua i parametri della valutazione di professionalità, che comprendono anche i prerequisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

  • art. 11-bis d.lgs. 160/2006

    La disciplina della valutazione di professionalità consente l’apprezzamento complessivo delle caratteristiche dell’agire del magistrato, senza sovrapporlo al procedimento disciplinare.

  • artt. 12 e 13 d.lgs. 160/2006

    Sono richiamati quali disposizioni regolatrici della valutazione di professionalità dei magistrati.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di valutazione deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, coerente e immune da vizi logici.

  • art. 46 d.lgs. 160/2006

    Disciplina la conferma nell’incarico semidirettivo; la non conferma può fondarsi su una valutazione negativa riferita al periodo temporalmente pertinente.

  • Circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007

    “Gli elementi di valutazione non possono attenere alla sfera privata del magistrato, salvo che siano provvisti di rilievo ai fini dell’art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, disciplinare o penale”; “Il giudizio ‘negativo’ in ordine a tale profilo è determinato dalla gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato”; “I fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall’esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare.”

    La circolare consente di valorizzare fatti della sfera privata quando incidano sulla credibilità della funzione e prevede un giudizio negativo sui prerequisiti in presenza di fatti gravi; la valutazione del CSM è autonoma rispetto all’esito penale o disciplinare.

  • art. 3 Costituzione

    È stato invocato in relazione a ragionevolezza, proporzionalità e disparità di trattamento; il giudice ha escluso l’illegittimità del giudizio binario sui prerequisiti.

  • artt. 104 e 107 Costituzione

    Il giudice ha escluso che la valutazione di professionalità, anche quando consideri condotte extra-funzionali, violi l’indipendenza interna della magistratura.

  • art. 1, comma 3, l. 269/2006

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente è stata ritenuta non fondata, per la diversità tra valutazione di professionalità e responsabilità disciplinare.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 109/2006

    Le disposizioni sul procedimento disciplinare non esauriscono né vincolano la distinta valutazione di professionalità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità dei soggetti indicati nella pronuncia.

Massime di principio

  • La valutazione di professionalità del magistrato può includere condotte estranee all’esercizio stretto della funzione giudiziaria quando, per gravità e contesto, siano idonee a incidere sulla credibilità, indipendenza, imparzialità o equilibrio richiesti dalla funzione.
  • L’archiviazione penale o disciplinare di una condotta non impone automaticamente un giudizio positivo di professionalità: il CSM può autonomamente apprezzare i medesimi fatti secondo la diversa finalità della valutazione professionale.
  • La valutazione di professionalità e il procedimento disciplinare hanno oggetto e finalità distinti; un giudizio negativo sui prerequisiti non equivale all’irrogazione di una sanzione disciplinare e non è subordinato all’accertamento di un illecito disciplinare.
  • Il giudizio negativo sui prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio può essere formulato secondo un modello binario, senza una valutazione intermedia, purché sia fondato sulla gravità dei fatti e adeguatamente motivato.
  • La successiva valutazione positiva di professionalità opera per il futuro e non elimina retroattivamente la rilevanza che una precedente valutazione negativa ha avuto, nel periodo di riferimento, ai fini della mancata conferma in un incarico semidirettivo.
  • È ammissibile la proposizione di motivi aggiunti contro un atto successivo quando tra gli atti impugnati sussistano una presupposizione giuridica e una connessione funzionale fondate sulla sovrapponibilità dei presupposti fattuali e sulla continuità logico-argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.