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Sentenza

Sentenza n. 4022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 5047 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (sezione Prima) n. 625/2024, resa tra le parti, per l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. 14BD.2023/D.01196 del 27 dicembre 2023, nonché della richiesta di pagamento del 23 febbraio 2024; quanto al ricorso n. 5048 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (sezione Prima) n. 626/2024, resa tra le parti, per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. prot. 14BD.2023/D.01196 del 27 dicembre 2023, nonché della richiesta di pagamento del 23 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202505047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di decadenza totale dagli aiuti comunitari e recupero delle somme erogate, nonché richieste di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari di contributi)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto i ricorsi contro la decadenza totale dagli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 2078/1992 per il ritiro ventennale dalla produzione di superfici agricole. Deducevano, anzitutto, l'erronea applicazione della disciplina relativa allo scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, sostenendo che la decadenza totale non fosse configurabile perché lo scostamento sarebbe stato inferiore al 20% secondo il criterio previsto dall'art. 5 del d.m. n. 159/1998. Deducevano inoltre inattendibilità degli accertamenti, difetto di istruttoria, travisamento, errori nella determinazione delle particelle e mancata verifica autonoma da parte della Regione, che avrebbe recepito una comunicazione del Nucleo antisofisticazioni senza svolgere controlli diretti o una puntuale valutazione tecnica delle fotointerpretazioni. Gli appellanti richiamavano una perizia di parte, una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un parallelo giudizio civile, uno studio universitario sulle criticità del telerilevamento e una sentenza penale di non luogo a procedere. Contestavano anche la prescrizione della pretesa restitutoria, individuandone il dies a quo nella conoscenza dell'irregolarità da parte dell'amministrazione nel 2008, e, in uno degli appelli, la legittimazione passiva degli eredi e l'inesigibilità della pretesa nei loro confronti. Infine proponevano domanda risarcitoria per la perdita degli aiuti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli per connessione oggettiva e li ha accolti, riformando le sentenze del TAR e accogliendo i ricorsi di primo grado. Il motivo assorbente è stato individuato nel difetto di istruttoria. La Regione aveva adottato la decadenza senza un'autonoma e concreta verifica, limitandosi a recepire la comunicazione del Nucleo antisofisticazioni e senza svolgere controlli in loco né una puntuale valutazione tecnica delle risultanze fotogrammetriche e catastali. La documentazione non consentiva di verificare con dati oggettivi, chiari e controllabili l'effettiva superficie non ammissibile e le modalità dei controlli. Assumevano particolare rilievo le divergenze tra le conclusioni amministrative e quelle della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio civile, nonché le criticità già evidenziate da uno studio commissionato dalla stessa Regione sull'attendibilità della fotointerpretazione nel distinguere seminativi, pascoli, boschi e arbusteti. In presenza di tali incertezze, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a un controllo materiale in loco, secondo la disciplina europea richiamata. Il provvedimento di decadenza è stato quindi ritenuto illegittimo anche in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Collegio ha richiamato altresì gli esiti della consulenza tecnica, secondo cui, per la domanda relativa alla superficie di 37,60 ettari, la differenza tra superficie dichiarata e superficie ammissibile era inferiore al 20% e non determinava la decadenza totale. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e difetto di specificità. Sono stati annullati gli atti impugnati, salva la facoltà dell'amministrazione di rideterminarsi sulla base di nuovi e diversi elementi di prova. La Regione Basilicata e AGEA sono state condannate alla rifusione delle spese, liquidate in 4.000 euro per ciascun giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2078/1992

    Disciplina il regime di aiuti per il ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi, oggetto delle domande dei beneficiari.

  • Regolamento CE n. 746/1996

    Disciplina i controlli, i rimborsi e le sanzioni relativi alle misure previste dal regolamento CEE n. 2078/1992, secondo la prospettazione degli appellanti.

  • art. 5 d.m. n. 159/1998

    È richiamato quale disposizione che collega la decadenza totale al superamento della soglia del 20% di scostamento tra superficie dichiarata e superficie accertata.

  • art. 7 Regolamento CEE n. 3887/1992

    Impone il controllo materiale in loco quando la fotointerpretazione non consenta di concludere con certezza sull'esattezza della dichiarazione del beneficiario.

  • art. 23, comma 2, lett. b), Regolamento CE n. 2419/2001

    È richiamato per il medesimo obbligo di controllo in loco nei casi in cui le risultanze della fotointerpretazione siano insufficienti o incerte.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato con riferimento al termine ordinario decennale di prescrizione della pretesa restitutoria, questione non esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato dagli appellanti per qualificare la pretesa restitutoria come ripetizione di indebito, questione non definita dal Collegio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione dispone la decadenza da aiuti pubblici sulla base dello scostamento tra superfici dichiarate e superfici ammissibili, deve svolgere un'istruttoria autonoma, concreta e verificabile, non potendo limitarsi a recepire acriticamente gli esiti di accertamenti compiuti da altri organi.
  • Il telerilevamento e la fotointerpretazione possono costituire strumenti istruttori, ma, quando presentino margini di incertezza o siano contraddetti da rilievi specifici e puntuali svolti in situ, l'amministrazione deve procedere a un controllo materiale diretto o comunque a un approfondimento tecnico idoneo a raggiungere un risultato certo.
  • In materia di decadenza da contributi agricoli, grava sull'amministrazione l'onere di documentare l'effettiva consistenza delle superfici non ammissibili e di indicare con chiarezza le modalità, i dati e le metodologie impiegati nei controlli; l'assenza di tali elementi integra difetto di istruttoria.
  • La decadenza totale da un beneficio, fondata sul superamento di una soglia percentuale di scostamento, richiede una determinazione attendibile e verificabile della superficie dichiarata e di quella ammissibile; in caso di incertezza istruttoria, l'adozione automatica della misura decadenziale viola anche i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
  • L'annullamento per difetto di istruttoria non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché la nuova determinazione si fondi su elementi di prova nuovi e diversi e su un'istruttoria adeguata.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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