Cassazione Penale, Ordinanza n. 01139/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze riguardavano la mancata valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la motivazione sulla pena, profili non deducibili avverso una sentenza applicativa di pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Ha dedotto, in sintesi, violazione di legge per non avere il giudice verificato l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e mancanza o apparenza di motivazione sulla congruità della pena. La Corte ha però rilevato che tali censure non rientrano tra i motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso ai soli vizi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
artt. 444 ss. cod. proc. pen.
richiama il rito del patteggiamento, cioè la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente come parametro per una possibile immediata pronuncia di proscioglimento, ma la Corte non ne ammette la deduzione nei limiti del ricorso contro il patteggiamento per il vizio prospettato.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L. n. 103/2017
richiamata quale legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/definendo i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per cui era stata applicata la pena nel rito speciale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze diverse sono inammissibili.
- Non è deducibile, con ricorso avverso il patteggiamento, la mancata valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la censura non si colloca entro i motivi tassativi consentiti.
- La censura sulla congruità della pena, quando non si traduca in denuncia di illegalità della sanzione, non è motivo autonomamente spendibile contro una sentenza applicativa di pena.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento il controllo della Corte è limitato ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra accusa e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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