Sentenza n. 1242/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto, prot. -OMISSIS- dell’8.11.2024 (allegato n. 1), dell-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 11 ore settimanali di sostegno didattico, per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - del PEI a.s. 2024/2025, del 30.10.2024; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa ivi compreso il decreto di assegnazione delle ore; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A. dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno didattico e PEI relativo all'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico e il PEI che assegnavano al minore 11 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'assegnazione del sostegno per l'intero orario scolastico di 40 ore. Ha dedotto l'inadeguatezza delle ore assegnate rispetto alla gravità della disabilità, alla diagnosi funzionale e al fabbisogno risultante dal PEI, nel quale era espressamente indicata la necessità di 40 ore. La censura centrale riguardava il difetto di motivazione, poiché l'assegnazione di sole 11 ore non esplicitava i presupposti di fatto e di diritto della decisione e risultava collegata alla sola consistenza dell'organico docente, senza una concreta valutazione delle esigenze individuali del minore.
La decisione
Il giudizio è stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché, a seguito delle misure cautelari adottate nel corso del processo, l'amministrazione ha integrato le ore di sostegno assegnando un docente per l'intero orario settimanale di frequenza, in conformità alla pretesa azionata. Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, il TAR ha esaminato la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che l'originaria assegnazione di 11 ore fosse carente di motivazione, in quanto non rapportata alla particolare gravità della disabilità, al diritto all'integrazione scolastica e al fabbisogno risultante dal PEI, ma ancorata alla sola disponibilità dell'organico. Ha inoltre ritenuto che il ricorso avesse avuto efficacia causale sulla nuova determinazione amministrativa. L'amministrazione scolastica è stata quindi condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, comprese quelle della fase cautelare, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La particolare gravità della disabilità rileva nella determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico e impone una motivazione correlata alle specifiche esigenze del minore.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la richiesta e l'adozione della misura cautelare monocratica.
art. 93 c.p.c.
Consente l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'assegnazione delle ore di sostegno scolastico deve essere determinata in rapporto alle concrete esigenze educative e assistenziali dell'alunno con disabilità, quali risultano dalla diagnosi funzionale e dal PEI, e non può essere giustificata dalla sola consistenza dell'organico docente disponibile.
- Quando il PEI riconosce la necessità di un numero di ore di sostegno superiore a quello effettivamente assegnato, il provvedimento deve esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della riduzione; in mancanza, esso è affetto da difetto di motivazione.
- La gravità della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992 impone una motivazione particolarmente aderente alle esigenze individuali dell'alunno e al diritto all'integrazione scolastica.
- Se, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere; qualora siano richieste le spese, può accertare la soccombenza virtuale valutando la fondatezza originaria del ricorso e l'efficacia causale dello stesso rispetto al successivo intervento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →