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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3120/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e reati di riciclaggio, deducendo: (i) violazione dell'art. 309 c.p.p. per presunta mancata trasmissione di informative e atti investigativi (informative nn. 14434/01.02.2018 e 39316/21.03.2016); (ii) vizio di motivazione e violazione di norme procedurali (artt. 125, 192, 273 c.p.p.) e penali (artt. 110, 416 bis c.p.) in ordine all'insussistenza di gravi indizi e alla mancanza di prova della consapevolezza e del contributo concorsuale del ricorrente; (iii) errore nel richiamo e nel contenuto della presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale si era limitato a rinviare alla presunzione senza motivare adeguatamente attualità e necessità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la censura sulla mancata trasmissione degli atti fosse priva di specificità e che le informative contestate risultassero comunque presenti e sintetizzate in atti (anche nel fascicolo informatico), senza che il ricorrente avesse dimostrato come parti mancanti avrebbero disarticolato le conclusioni del giudice del riesame; (ii) le critiche sulla motivazione eran o riconducibili a una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è effettiva e non manifestamente illogica; (iii) il Tribunale del riesame aveva fornito ragioni concrete (intercettazioni, riferimenti all'uso della tabaccheria per attività illecite, occultamento di materiale) a sostegno dei gravi indizi e dell'attualità delle esigenze cautelari, non limitandosi al mero rinvio alla presunzione di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla trasmissione degli atti: la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla mancata trasmissione fosse generica; la presenza di sintetici riferimenti e l'inserimento nel fascicolo informatico possono essere idonei a ritenere gli atti disponibili a favore del giudice del riesame, salvo critica documentata dal ricorrente.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla motivazione: la Corte ricorda che la motivazione deve essere effettiva e non manifestamente illogica; il sindacato in Cassazione è limitato a verificare la correttezza giuridica e la non illogicità della motivazione.

  • art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Norme relative alle fonti di prova e alla loro valutazione nel processo penale: la scelta e la valutazione delle fonti rientrano nel merito e non sono sindacabili in Cassazione se motivate.

  • art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen.

    Norma sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte precisa che l'accertamento sui gravi indizi è rimesso al giudice del merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione di sussistenza di esigenze cautelari per reati particolarmente gravi: la Corte osserva che il richiamo alla presunzione non esime il giudice dal motivare concretamente attualità, gravità e adeguatezza della misura; nel caso di specie il Tribunale ha motivato tali elementi.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: citato come parte della qualificazione giuridica dei fatti contestati (contributo concorsuale).

  • art. 416 bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che la qualificazione giuridica è di merito e valutabile in Cassazione solo se sussistono palesi errori logico-giuridici.

  • art. 648 bis e 648 ter cod. pen.

    Reati relativi al riciclaggio e alla ricettazione/impiego di proventi illeciti: indicate come reati a carico del ricorrente; la valutazione degli elementi probatori relativi a tali reati è compito del giudice di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte richiama che l'accertamento delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione) resta valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio logico-giuridico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della sanzione a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o colposo: applicata dalla Corte per la condanna alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione non può rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito; il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando si censura la mancata acquisizione o trasmissione di atti (informative, intercettazioni) è necessario indicare con precisione quali atti mancano e dimostrare come tali carenze avrebbero inciso sulle conclusioni del giudice; critiche generiche saranno ritenute inammissibili.
  • Il richiamo alla presunzione di esigenze cautelari (art. 275 co.3 c.p.p.) non sostituisce l'obbligo di motivazione: il giudice deve comunque spiegare perché, alla luce delle risultanze, le esigenze cautelari sono attuali e la misura adeguata.
  • Le doglianze che si sostanziano in una diversa valutazione delle prove o in un dissenso sulla gravità degli indizi tendono a essere respinte in sede di legittimità; bisogna invece focalizzarsi su errori logico-giuridici o omissioni formali rilevanti.
  • Presentare ricorsi senza specificità può comportare condanne per spese e ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto, in sede di impugnazione cautelare è essenziale una motivazione documentata e puntuale.

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