Sentenza n. 395/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02315/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, n. 493-2007P/194-2016PR del 12.10.2016, prot. 1734527; - nonché rispetto a tutti gli altri atti, documenti e provvedimenti presupposti, collegati, richiamati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, con conseguenti effetti acquisitivi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e i conseguenti effetti acquisitivi. Ha dedotto, tra l'altro, l'edificabilità del lotto, la possibile conformabilità del fabbricato alla disciplina urbanistica, la rilevanza di una richiesta di concessione edilizia presentata nel 2002 e di un'istanza di sanatoria del 2008, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, travisamento, violazione delle garanzie partecipative e omessa ponderazione degli interessi. Ha contestato inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che l'accertamento dell'inottemperanza, incidendo sulla proprietà, non fosse assimilabile all'ingiunzione demolitoria quanto alla natura vincolata. Ha lamentato il mancato esame della violazione dell'art. 2 l. 241/1990, il rilievo del lungo tempo trascorso e il maturare di un affidamento, nonché, ove riproposta, ha formulato domanda risarcitoria.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata, integrandone la motivazione. Ha distinto l'oggetto del giudizio, costituito dall'accertamento dell'inottemperanza e non dall'originario ordine di demolizione, già conosciuto e autonomamente impugnato dal privato. Pertanto, in questa sede non possono essere nuovamente discusse l'edificabilità del lotto, la compatibilità urbanistica, la possibile riduzione volumetrica o la sanabilità dell'opera, salvo che siano dedotte l'inesistenza, l'inefficacia o la sopravvenuta caducazione dell'ordine presupposto. L'edificabilità astratta non equivale al rilascio del titolo edilizio; l'istanza del 2002 non poteva legittimare l'edificazione in assenza di provvedimento abilitativo; la domanda di sanatoria del 2008 non aveva prodotto un titolo favorevole e non impediva l'efficacia dell'ordine demolitorio. L'accertamento dell'inottemperanza verifica presupposti oggettivi: esistenza ed efficacia dell'ordine, riferibilità al destinatario, conoscenza, decorso del termine e mancata demolizione. La mancata partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento quando il ricorrente non indichi elementi concreti che avrebbero potuto modificare l'esito, quali demolizione, sanatoria, titolo sopravvenuto o errori nell'individuazione del bene o dell'area. Il decorso del tempo e l'eventuale inerzia comunale non stabilizzano l'abuso, non trasformano l'istanza inevasa in titolo edilizio e non impongono una rinnovata comparazione discrezionale degli interessi nella fase dell'accertamento dell'inottemperanza. L'eventuale danno da inerzia deve essere fatto valere con strumenti autonomi; la domanda risarcitoria è stata comunque respinta per mancanza di illegittimità dell'atto e di specifica prova di danno, nesso causale ed elemento soggettivo. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso spese generali.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'accertamento della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione si fonda sulla verifica dell'esistenza di un ordine efficace, conosciuto, non eseguito nel termine e non superato da un titolo edilizio o da una sanatoria favorevole; ricorrendo tali presupposti si producono gli effetti acquisitivi previsti dalla legge.
art. 13 l. 47/1985
La domanda di concessione edilizia in sanatoria non impedisce l'efficacia dell'ordine demolitorio quando non sia stata accolta con un titolo favorevole idoneo a rimuovere l'abusività dell'opera.
art. 2 l. 241/1990
L'eventuale inerzia nella definizione di un'istanza edilizia può rilevare attraverso i rimedi contro il silenzio o sul piano risarcitorio, ma non equivale al rilascio del titolo e non legittima la realizzazione dell'opera abusiva né neutralizza l'accertamento dell'inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non è consentito rimettere in discussione la legittimità dell'ordine presupposto, già conosciuto e autonomamente impugnato, salvo che siano dedotte la sua inesistenza, inefficacia o sopravvenuta caducazione.
- L'edificabilità astratta dell'area, la futura conformabilità dell'opera o la mera possibilità di sanatoria non equivalgono a un titolo edilizio e non impediscono l'accertamento dell'inottemperanza né gli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
- L'accertamento dell'inottemperanza ha contenuto vincolato quanto alla verifica di presupposti oggettivi: esistenza ed efficacia dell'ordine demolitorio, riferibilità al destinatario, conoscenza, decorso del termine e mancata esecuzione spontanea.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo all'accertamento dell'inottemperanza non determina l'annullamento dell'atto se il ricorrente non indica un apporto partecipativo concreto e utile a sovvertire l'accertamento dei presupposti oggettivi o a incidere sull'individuazione del bene e dell'area acquisita.
- Il mero decorso del tempo o l'inerzia dell'amministrazione non producono una sanatoria dell'abuso edilizio, non trasformano una domanda edilizia inevasa in titolo abilitativo e non impongono, nella fase dell'accertamento dell'inottemperanza, una nuova ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico al ripristino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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