Sentenza n. 1255/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento A) del decreto di revoca del premesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dal Questore di Modena in data 29.08.2022 e notificato al sig. -OMISSIS-, in pari data; B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che possano avere portato al provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Modena che aveva revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo altresì l’annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia era irrituale, poiché non notificata alle controparti e quindi priva dei requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a.; nondimeno, ne ha desunto il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione depositata dal ricorrente non è stata qualificata come valida rinuncia agli atti, per difetto della notificazione alle controparti richiesta dall’art. 84 c.p.a., ma è stata valutata quale elemento idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti deve rispettare i requisiti formali previsti dalla disposizione, tra cui la notificazione alle controparti; in mancanza, l’atto non produce gli effetti propri della rinuncia processuale. Tuttavia, la dichiarazione può essere valutata quale indice del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione ai sensi del comma 4.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle controparti è irrituale e non integra una rinuncia processuale valida ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; può tuttavia essere valorizzata dal giudice come elemento dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente manifesta, anche mediante un atto formalmente irrituale, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché definire il giudizio nel merito.
Come è indicizzato
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