Ordinanza n. 371/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento 1) della deliberazione ARERA del 19 novembre 2024 n. 479/2024/COM notificata a mezzo p.e.c. in data 20 novembre 2024 e poi, nella forma rettificata, in data 21 novembre 2024; 2) di ogni atto presupposto e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 479/2024/COM del 19 novembre 2024, anche nella versione rettificata, e atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Un’impresa ha impugnato una deliberazione dell’ARERA chiedendone l’annullamento. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È richiamata una precedente ordinanza cautelare di rigetto, motivata dall’insufficienza del fumus boni iuris. Nella fase istruttoria il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sull’attuale permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, nonché l’aggiornamento sui fatti e sugli atti intervenuti dopo la proposizione del ricorso e l’indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all’ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, inclusi eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti per la permanenza dell’interesse o per l’esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. La ricorrente dovrà depositare entro il 13 maggio 2026 una memoria, nelle forme del PAT, precisando motivatamente se persiste l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione controversa e indicando l’eventuale necessità di istruttoria. L’ARERA dovrà fornire entro lo stesso termine chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La precedente domanda cautelare era stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris; l’ordinanza in esame non modifica tale statuizione e non esprime una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di valorizzare il comportamento processuale delle parti ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili all’attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutato ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito e di aggiornare la situazione controversa, l’inerzia della parte entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di possibili fatti o provvedimenti sopravvenuti idonei a incidere sulla permanenza dell’interesse o sull’esito della controversia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori rivolti sia alla parte privata sia all’amministrazione, chiedendo aggiornamenti documentati e l’indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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