Circolare numero 82 del 16-05-2013
1. Premessa. 2. Pagamento dei compensi per le DSU trasmesse dai CAF. 3. Competenze dell’Istituto nell’ambito dei controlli sull’attività dei CAF. 4. Tipologia di controlli. 5. Procedimento di verifica e diritto di difesa da parte dei CAF. 6. Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dello schema di convenzione INPS-CAF 2012-2013 sulla certificazione ISEE. Vengono disciplinati il pagamento dei compensi per le DSU, i criteri di esclusione dalla fatturazione, la competenza delle Direzioni centrali per la gestione delle fatture, nonché l’organizzazione dei controlli automatici e manuali sulle dichiarazioni trasmesse dai CAF. Sono inoltre indicati i termini per le controdeduzioni, le modalità di applicazione delle penali, le ipotesi di recesso unilaterale dell’INPS e le conseguenze nei casi di inadempienza grave o reiterata.
Istruzioni operative sulla convenzione INPS-CAF per la certificazione ISEE 2012-2013, compensi, controlli e penali
Convenzione INPS-CAF per la certificazione ISEE 2012-2013
La circolare detta le prime istruzioni operative per l’attuazione dello schema di convenzione approvato con determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012 tra INPS e CAF per l’attività di certificazione ISEE relativa agli anni 2012 e 2013. Il documento chiarisce le regole sul pagamento dei compensi, sulle DSU non remunerabili, sul sistema dei controlli automatici e manuali, sul procedimento di verifica e sulle conseguenze sanzionatorie, inclusi recesso e risoluzione della convenzione.
Ambito della convenzione e ruolo dei CAF
La convenzione affida ai CAF, in via non esclusiva e a titolo oneroso, il servizio di alimentazione del sistema informativo ISEE. L’attività comprende la ricezione e verifica della completezza delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), la trasmissione alla banca dati dell’Istituto e l’assistenza al dichiarante. La circolare si colloca in prosecuzione delle precedenti convenzioni e integra le prime disposizioni già fornite con il Messaggio n. 2277 del 5 febbraio 2013.
Pagamento dei compensi e disciplina della fatturazione
Il compenso ai CAF è liquidato sulla base dei dati riepilogativi pubblicati dall’INPS sul proprio sito, con indicazione delle DSU fatturabili, rettificate e non fatturabili, in riferimento a un periodo trimestrale. L’Istituto corrisponde il 90% dell’importo fatturato a titolo di acconto, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura e dalla verifica del DURC in corso di validità; il 10% residuo è pagato a saldo dopo l’espletamento dei controlli previsti dall’articolo 14 della convenzione e la pubblicazione dei relativi esiti.
Dal 1° gennaio 2013 la competenza in materia di fatturazione della certificazione ISEE è stata trasferita dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali (DCRS) alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (DCPSR). Di conseguenza, le fatture riferite all’anno 2012 devono essere inviate alla DCRS, mentre quelle riferite al 2013 alla DCPSR. Ai fini della predisposizione delle proposte di pagamento, le convenzioni territoriali devono risultare inserite in procedura informatica con data, luogo di sottoscrizione e firme dei contraenti; in alternativa, copia delle convenzioni deve essere trasmessa alle Direzioni centrali competenti.
DSU escluse dal compenso
La circolare individua le fattispecie per le quali le DSU non devono essere retribuite. Non sono fatturabili, in sintesi:
- le DSU presentate dopo una già certificata, quando i dati economici e anagrafici restano invariati;
- le DSU successive già certificate nella stessa data di sottoscrizione, ma con variazioni economiche e/o anagrafiche;
- le DSU presentate oltre la seconda, con date diverse ma stesso dichiarante o appartenente allo stesso nucleo, stesso anno di reddito e valori economici e/o anagrafici modificati;
- le DSU nelle quali il dichiarante o altro componente del nucleo risulti inesistente o deceduto prima della sottoscrizione.
Per DSU “certificata” si intende quella trasmessa e acquisita dal sistema informativo ISE/ISEE.
Struttura dei controlli e competenze interne all’INPS
La convenzione prevede controlli annuali sulla qualità del servizio reso dai CAF. Le Strutture periferiche dell’INPS, individuate in base alla residenza del dichiarante, svolgono le verifiche e accertano gli eventuali inadempimenti sanzionabili; le Direzioni regionali coordinano le attività e ne monitorano il rispetto dei tempi; la Direzione generale esercita l’indirizzo e il coordinamento strategico, irroga le sanzioni e liquida il saldo finale al netto di recuperi e penali. La DCPSR è indicata quale direzione amministrativa responsabile della gestione ordinaria dell’attività.
Tipologie di controllo e fattispecie sanzionabili
Le verifiche si avviano con l’estrazione di un campione pari ad almeno il 3% delle DSU trasmesse dai CAF, includendo anche le DSU irregolari emerse dai controlli automatici e quelle scelte per controllo amministrativo. I controlli automatici riguardano il ritardo nella trasmissione, la ritrasmissione oltre il limite consentito e la presentazione da parte di soggetto inesistente o deceduto. I controlli manuali attengono invece alle difformità tra dati trasmessi e modulo di dichiarazione, alla firma apocrifa, alla richiesta di corrispettivi all’utenza e alla mancata o parziale produzione dei documenti richiesti dall’INPS.
L’articolo 14 della convenzione è richiamato come fonte tassativa delle ipotesi di inadempimento che danno luogo a penale.
Regole operative per i controlli automatici
La trasmissione della DSU alla banca dati INPS deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione. Nel computo non si considerano le festività e, una sola volta, il sabato e la domenica. La circolare precisa inoltre che non deve essere conteggiato, ai fini del ritardo, il periodo compreso tra il 1° gennaio di ogni anno e l’adeguamento della procedura di calcolo ISE/ISEE reso necessario dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; tale adeguamento sarà comunicato con apposito messaggio.
Per le DSU ritrasmesse oltre i limiti consentiti, il CAF deve consultare preventivamente l’elenco delle dichiarazioni già trasmesse al sistema informativo ISEE, aggiornato in tempo reale per le acquisizioni online e entro 24 ore per quelle offline.
Controlli manuali e documentazione probatoria
Per le difformità tra i dati trasmessi e il modulo di dichiarazione, la Struttura periferica deve indicare il quadro interessato e precisare se l’errore incida o meno sul valore finale ISE/ISEE, potendo utilizzare la funzione di simulazione presente nel portale ISEE.
Nel caso di dichiarazioni presentate da soggetto inesistente o deceduto, la verifica riguarda sia il dichiarante sia eventuali componenti del nucleo diversi dal dichiarante. In tali ipotesi la Struttura territoriale deve acquisire dal CAF la schermata SIATEL che provi l’avvenuta consultazione della banca dati.
Per le firme apocrife il controllo si fonda di regola sulla segnalazione dell’utente e richiede l’acquisizione della denuncia all’autorità competente. Per la richiesta di corrispettivi all’utenza, l’utente deve dimostrare il pagamento mediante documentazione in suo possesso. Per la mancata o parziale produzione della documentazione richiesta dall’INPS, i CAF devono trasmettere i documenti alle Strutture periferiche entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati.
Penali, non cumulabilità e ordine di priorità nei controlli
Le penali non sono cumulabili: se la stessa DSU presenta più inadempimenti, si applica la sanzione più grave. I controlli manuali devono essere eseguiti in ordine decrescente di gravità della penale. In particolare, le Strutture periferiche devono verificare con priorità le ipotesi di firma apocrifa, richiesta di corrispettivi e mancata produzione documentale, tutte sanzionate con la medesima penale; solo successivamente, se la DSU non risulta irregolare, va esaminata la difformità tra dati trasmessi e modulo, per la quale è prevista una penale meno grave.
Procedimento di verifica e difesa del CAF
Il campione di DSU è messo a disposizione di CAF e Strutture periferiche tramite apposita procedura informatica. Per le DSU irregolari emerse dai controlli automatici, il CAF può presentare controdeduzioni entro 90 giorni dalla disponibilità dei dati, mediante osservazioni scritte e documenti. Le Strutture periferiche dispongono di ulteriori 30 giorni per valutare le controdeduzioni e registrare l’esito, consultabile dal CAF nella procedura dedicata.
Per le DSU soggette a controllo manuale, il CAF deve trasmettere entro 30 giorni la copia cartacea o informatica della DSU e il documento di identità del dichiarante. La Struttura periferica deve acquisire gli esiti entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione o dalla scadenza del termine per la sua produzione. Anche in questo caso il CAF può presentare osservazioni e documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione, mentre la Struttura periferica ha ulteriori 30 giorni per il riesame. Gli esiti sono sempre consultabili in tempo reale dal CAF.
Liquidazione delle penali e conseguenze nei casi più gravi
Conclusi i controlli, una elaborazione centrale determina le penali dovute da ciascun CAF. Le somme sono recuperate in compensazione sul saldo del 10% del compenso; per eventuali eccedenze, l’INPS procede con apposita richiesta di recupero penale.
La reiterazione sistematica delle ipotesi di dichiarazioni inesistenti o decedute, firma apocrifa, richiesta di corrispettivi all’utenza e mancata produzione documentale comporta la risoluzione automatica della convenzione.
Recesso unilaterale dell’INPS e rifiuto di nuove convenzioni
Oltre al sistema delle penali, l’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in due casi: quando le dichiarazioni acquisite e trasmesse dal CAF risultano non conformi alla normativa o alla convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni complessivamente verificate dall’INPS o da altra Autorità, oppure in caso di inadempienza grave del CAF.
Prima del recesso l’Istituto deve comunicare al CAF la decisione motivata. Il CAF può presentare controdeduzioni entro 30 giorni. La Direzione generale, entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o alla scadenza del termine per presentarle, comunica il recesso motivato oppure la decisione di non recedere. Il recesso ha efficacia dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, inviata con raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso, l’INPS può anche rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche per oggetti diversi da quello della convenzione ISEE.
Avvio della fase dei controlli
La circolare conclude riservandosi di comunicare con successivo messaggio l’inizio della fase dei controlli, la cui esecuzione è propedeutica al pagamento del saldo del 10% del compenso.
Punti principali
Convenzione INPS-CAF e finalità della circolare
La determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012 ha approvato lo schema di convenzione tra INPS e CAF per l’attività di certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013. La convenzione affida ai CAF, in modo non esclusivo e a titolo oneroso, la ricezione, verifica e trasmissione delle DSU e l’assistenza ai dichiaranti. La circolare interviene dopo il Messaggio n. 2277 del 5 febbraio 2013 per fornire le prime istruzioni operative sulle novità introdotte, tra cui la mancata remunerazione di alcune DSU e il sistema di controlli con penali.
Pagamento dei compensi e fatturazione
Il pagamento ai CAF è preceduto dalla pubblicazione sul sito INPS dei dati riepilogativi relativi alle DSU fatturabili, rettificate e non fatturabili, riferiti a un arco temporale trimestrale. L’INPS corrisponde un acconto pari al 90% dell’importo fatturato entro 90 giorni dalla presentazione della fattura e dalla verifica del DURC in corso di validità; il restante 10% viene liquidato a saldo dopo i controlli previsti dall’articolo 14 della convenzione e la pubblicazione degli esiti sul sito dell’Istituto. Dal 1° gennaio 2013 la competenza per la fatturazione è trasferita dalla DCRS alla DCPSR: le fatture 2012 vanno inviate alla DCRS, quelle 2013 alla DCPSR.
DSU non fatturabili e criteri di esclusione
Non sono retribuite le DSU che rientrano in specifiche fattispecie: dichiarazioni successive già certificate con dati invariati; dichiarazioni successive con stessa data di sottoscrizione ma con variazioni economiche e/o anagrafiche; dichiarazioni ritrasmesse oltre la seconda con date diverse ma stesso dichiarante/nucleo e stesso anno di reddito; DSU in cui il dichiarante o un componente del nucleo risulti inesistente o deceduto prima della sottoscrizione. Per DSU certificata si intende quella trasmessa e acquisita dal sistema informativo ISE/ISEE.
Organizzazione dei controlli sull’attività dei CAF
L’INPS effettua controlli annuali sulla qualità del servizio reso dai CAF. Le Strutture periferiche, competenti in base alla residenza del dichiarante, svolgono le verifiche e accertano gli eventuali inadempimenti che generano penali; le Direzioni regionali coordinano e monitorano le attività; la Direzione generale indirizza, coordina, irroga le sanzioni e paga il saldo finale al netto di recuperi e penali. La DCPSR è indicata come direzione amministrativa responsabile della gestione ordinaria.
Tipologie di controllo e fattispecie sanzionabili
I controlli iniziano con l’estrazione di un campione pari ad almeno il 3% delle DSU trasmesse dai CAF, comprendente anche le DSU risultate irregolari ai controlli automatici e quelle selezionate per controllo amministrativo. I controlli automatici riguardano ritardo nella trasmissione, ritrasmissione oltre il limite consentito e dichiarazioni presentate da soggetto inesistente o deceduto; i controlli manuali riguardano difformità tra dati trasmessi e modulo, firma apocrifa, richiesta di corrispettivi all’utenza e mancata o parziale produzione di documentazione richiesta. L’articolo 14 della convenzione prevede un elenco tassativo di inadempimenti sanzionabili con penale.
Termini tecnici per i controlli automatici
La DSU deve essere trasmessa entro 10 giorni dalla data di presentazione, escludendo festività e, una sola volta, sabato e domenica. È previsto un periodo neutralizzato dal 1° gennaio di ciascun anno fino all’adeguamento della procedura ISE/ISEE conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro. Per le DSU ritrasmesse con valori inalterati, il CAF deve consultare preventivamente la lista delle dichiarazioni già trasmesse al sistema informativo ISEE, aggiornata in tempo reale per le acquisizioni online e entro 24 ore per quelle offline.
Difformità, soggetto inesistente o deceduto e documentazione probatoria
Per le difformità tra dati trasmessi e modulo dichiarativo, la Struttura periferica deve indicare il quadro in cui l’errore è stato riscontrato e precisare se incida o meno sul valore ISE/ISEE, potendo utilizzare la funzione di simulazione disponibile nel portale ISEE. Nei casi di soggetto inesistente o deceduto, la verifica riguarda anche un componente del nucleo diverso dal dichiarante e la Struttura territoriale deve acquisire la schermata SIATEL che dimostri la consultazione da parte del CAF. Per le firme apocrife è richiesta copia della denuncia dell’utente; per il pagamento di corrispettivi all’utenza la prova grava sull’utente; per la mancata produzione documentale, i CAF devono trasmettere i documenti richiesti entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati.
Ritrasmissioni, cumulabilità delle penali e ordine dei controlli
Le DSU ritrasmesse oltre le prime due con valori economici e anagrafici inalterati sono sanzionabili, anche se presentate in date diverse o con scambio di ruoli tra componenti dello stesso nucleo. Non si considerano inalterate le DSU in cui sia variata almeno una componente economica o anagrafica, come nel caso di cambio di residenza. Le penali non sono cumulabili: se per la stessa DSU emergono più inadempimenti, si applica quella più grave. I controlli manuali devono essere svolti in ordine decrescente di gravità, partendo dalle ipotesi con penale più elevata.
Procedimento di verifica e diritto di difesa dei CAF
Il campione di DSU viene messo a disposizione di CAF e Strutture periferiche tramite procedura informatica. Per le DSU irregolari a seguito di controllo automatico, il CAF può presentare controdeduzioni entro 90 giorni dalla disponibilità dei dati; la Struttura periferica ha poi 30 giorni per valutarle. Per i controlli manuali, il CAF deve trasmettere entro 30 giorni la copia cartacea o informatica della DSU e il documento di identità del dichiarante; la Struttura periferica acquisisce gli esiti entro 30 giorni dalla ricezione o dalla scadenza del termine. Anche in questa fase il CAF può presentare osservazioni entro 30 giorni e la Struttura periferica dispone di ulteriori 30 giorni per il riesame. Gli esiti sono consultabili in tempo reale dal CAF.
Penali, recupero delle somme e risoluzione della convenzione
Al termine delle verifiche una elaborazione centrale determina le penali a carico di ciascun CAF. La riscossione avviene mediante compensazione sul saldo del 10% del compenso e, per l’eventuale eccedenza, tramite apposita richiesta di recupero penale. La ricorrenza sistematica e reiterata delle ipotesi di dichiarazioni inesistenti o decedute, firma apocrifa, richiesta di corrispettivi e mancata produzione documentale comporta la risoluzione automatica della convenzione.
Recesso unilaterale e rifiuto di nuove convenzioni
Al di fuori del sistema delle penali, l’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione se le dichiarazioni acquisite e inviate dal CAF non risultano conformi alla normativa o alla convenzione in misura pari o superiore al 5% delle dichiarazioni complessivamente verificate, oppure nei casi di inadempienza grave. Prima del recesso l’INPS deve comunicare la decisione motivata; il CAF può inviare controdeduzioni entro 30 giorni. La Direzione generale, entro i successivi 30 giorni, comunica il recesso motivato oppure la volontà di non recedere. Il recesso opera dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, inviata via raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso, l’INPS può anche rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, pure se aventi oggetto diverso.
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