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Circolare

Circolare numero 78 del 14-05-2013

1. Premessa. 2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale. 3. Istruzioni operative 4. Oneri accessori

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, quando un soggetto svolge contemporaneamente un’attività soggetta a Gestione separata e un’attività imprenditoriale iscrivibile alle gestioni commercianti o artigiani, non si applica il criterio della prevalenza ex art. 1, comma 208, legge n. 662/1996. In base alla norma di interpretazione autentica del 2010, la prevalenza riguarda solo attività d’impresa esercitate da commercianti, artigiani e coltivatori diretti; restano esclusi i rapporti obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata. La circolare definisce quindi i criteri per l’iscrizione alle gestioni ART/COM, che richiedono la verifica di personalità e abitualità della prestazione, e fornisce istruzioni operative e probatorie per le strutture territoriali. Infine disciplina gli oneri accessori, prevedendo in alcuni casi la riduzione delle sanzioni civili agli interessi legali per i periodi antecedenti al 31 luglio 2010.

Regime contributivo per attività autonome concorrenti tra Gestione separata e gestione commercianti/artigiani

Regime contributivo in caso di attività concorrenti tra Gestione separata e gestioni commercianti/artigiani

La circolare chiarisce il coordinamento tra l’iscrizione alla Gestione separata e l’iscrizione alle gestioni commercianti o artigiani quando il medesimo soggetto svolge contemporaneamente più attività. Il documento recepisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale e fornisce indicazioni operative per gli uffici territoriali nella valutazione dei requisiti di iscrizione e nella gestione del contenzioso.

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza è l’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il criterio dell’attività prevalente per i soggetti che esercitano contemporaneamente più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. In origine l’Istituto aveva interpretato la norma nel senso che la comparazione riguardasse solo attività autonome di natura imprenditoriale, cioè attività economiche organizzate e svolte professionalmente ai sensi dell’art. 2195 c.c.

Di conseguenza, per le attività non imprenditoriali rientranti nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, il criterio della prevalenza era stato escluso. In presenza di un’attività imprenditoriale e di un’altra attività iscrivibile alla Gestione separata, l’Istituto aveva quindi proceduto all’imposizione contributiva in entrambe le gestioni, ove ne ricorressero i requisiti.

Norma di interpretazione autentica e orientamento giurisprudenziale

La circolare richiama poi l’intervento del legislatore con l’art. 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha fornito una interpretazione autentica del comma 208. La norma chiarisce che il principio dell’assoggettamento all’assicurazione dell’attività prevalente riguarda solo le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, iscritti nelle corrispondenti gestioni Inps. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata.

La successiva giurisprudenza di legittimità viene richiamata in modo conforme: l’esercizio di un’attività soggetta a Gestione separata, se accompagnato da un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola soggetta alla relativa gestione Inps, non fa scattare il criterio della prevalenza. La regola dell’unica gestione prevalente continua quindi ad operare solo tra attività autonome imprenditoriali già ricomprese nelle gestioni dei lavoratori autonomi dell’Inps.

Effetti retroattivi

Essendo una disposizione di interpretazione autentica, la norma del 2010 ha efficacia retroattiva. La circolare ne afferma l’applicazione a tutti i rapporti previdenziali ancora attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione.

Iscrizione alle gestioni ART/COM: requisiti da verificare

Per l’iscrizione alle gestioni commercianti o artigiani, quando il soggetto svolge anche un’attività soggetta a Gestione separata, non occorre più accertare la prevalenza. Devono invece essere verificati gli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, oltre ai requisiti specifici previsti dalla disciplina di settore.

La circolare precisa che il precedente messaggio n. 14905/1999 deve considerarsi superato nella parte incompatibile con la nuova disciplina. Le sedi territoriali devono valutare con attenzione la fattispecie concreta per assicurare la correttezza del provvedimento ed evitare soccombenze in giudizio.

Prova, personalità della prestazione e abitualità

L’istruttoria deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare la personalità della prestazione lavorativa e la sua abitualità, tenendo conto del tipo di attività e dell’impegno richiesto. La circolare richiama il principio per cui sono soci lavoratori coloro che svolgono un’attività diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, contribuendo al suo effettivo raggiungimento.

Viene chiarito che l’abitualità può sussistere anche in attività svolte per poche ore al giorno e non quotidianamente, come nella gestione immobiliare, oppure in attività funzionali al processo aziendale pur non costituendone lo scopo principale, come la predisposizione della documentazione necessaria alla vendita. Anche la vendita online può essere abituale se svolta con sistematicità e reiterazione nel tempo.

La circolare richiama inoltre l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui i connotati di abitualità, sistematicità e continuità vanno intesi in senso relativo e non assoluto, potendo la qualifica di imprenditore derivare anche da un unico affare complesso, economicamente rilevante e articolato in una serie coordinata di atti economici.

Onere della prova e modalità istruttorie

La prova della partecipazione al lavoro aziendale con caratteri di personalità e abitualità spetta all’Istituto. La giurisprudenza viene indicata come particolarmente rigorosa sul piano probatorio, con l’esigenza che la verifica non sia meramente documentale ma, ove necessario, sia estesa ad accertamenti in loco.

Sono considerati elementi rilevanti anche la presenza o l’assenza di dipendenti e collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte. La partecipazione personale al lavoro aziendale comprende non solo l’attività esecutiva o materiale, ma anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale, purché vi sia un apporto personale diretto e rilevante nel ciclo produttivo.

Ricorsi amministrativi

Le indicazioni fornite devono essere applicate anche nell’istruttoria dei ricorsi amministrativi, sia per tutelare il diritto dell’Istituto alla contribuzione confermata dal legislatore, sia per ridurre il rischio di contenziosi basati su provvedimenti privi di adeguato supporto probatorio.

Oneri accessori e sanzioni civili

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, la circolare ritiene applicabile l’art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000, disponendo la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Tale riduzione è giustificata dai contrasti giurisprudenziali precedenti la norma interpretativa del 2010.

La riduzione non riguarda le fattispecie già definite con giudicato o quelle per le quali vi sia stato pagamento senza riserva di ripetizione. Essa può invece essere riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per i periodi contributivi con scadenza di versamento entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010. Per i periodi successivi si applicano i criteri ordinari dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.

La circolare rinvia infine a successivi messaggi per le indicazioni sulla modulistica online e sulla procedura informatica.

Punti principali

Ambito e finalità del chiarimento

La circolare nasce per rispondere a richieste di chiarimento delle strutture territoriali e per recepire l’evoluzione giurisprudenziale sul coordinamento tra Gestione separata e gestioni commercianti/artigiani. L’obiettivo è definire il regime contributivo applicabile a chi esercita contemporaneamente un’attività con redditi soggetti alla Gestione separata e un’attività imprenditoriale che comporti iscrizione alle gestioni ART/COM.

Evoluzione normativa: art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 e norma interpretativa del 2010

La circolare ricorda che l’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 introduce il criterio dell’attività prevalente per i soggetti che esercitano contemporaneamente più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. Tuttavia, l’Istituto aveva sempre ritenuto che tale criterio operasse solo tra attività autonome di natura imprenditoriale. Il legislatore, con l’art. 12, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, ha chiarito in via autentica che la regola dell’attività prevalente si applica solo alle attività d’impresa svolte da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, mentre restano esclusi i rapporti per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Orientamento giurisprudenziale richiamato

La successiva giurisprudenza di legittimità ha confermato che l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo soggetta a Gestione separata, se accompagnato da un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola soggetta a una gestione Inps distinta, non fa scattare il criterio della prevalenza. La regola dell’unica gestione prevalente resta quindi limitata ai soggetti già iscritti alle gestioni autonome Inps dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che svolgano più attività tra loro comparabili.

Effetti retroattivi e applicazione ai rapporti ancora azionabili

Poiché la disposizione del 2010 ha natura di interpretazione autentica, la circolare ne afferma l’applicazione retroattiva a tutti i rapporti previdenziali ancora attivi e ai periodi contributivi non prescritti, cioè ancora recuperabili entro i termini di prescrizione.

Iscrizione alle gestioni ART/COM: requisiti da verificare

Quando un soggetto svolge contemporaneamente un’attività soggetta a Gestione separata e un’attività imprenditoriale iscrivibile alle gestioni commercianti o artigiani, ai fini dell’iscrizione a queste ultime non va verificata la prevalenza, ma devono essere accertati la personalità, l’abitualità e la professionalità della prestazione, oltre agli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla disciplina di settore.

Superamento dei precedenti chiarimenti e istruttoria delle pratiche

La circolare dichiara superati i chiarimenti contenuti nel messaggio n. 14905/1999, nella parte incompatibile con la nuova norma. Le strutture territoriali devono svolgere un’istruttoria accurata e concreta per garantire la legittimità del provvedimento ed evitare soccombenze in giudizio. L’accertamento non può limitarsi a riscontri documentali ma, se necessario, deve includere verifiche in loco.

Prova della partecipazione personale e abituale al lavoro aziendale

L’onere probatorio della partecipazione al lavoro aziendale con caratteri di personalità e abitualità grava sull’Istituto. La circolare richiama la giurisprudenza secondo cui l’abitualità può sussistere anche in attività svolte per poche ore al giorno o non quotidianamente, purché vi sia sistematicità e inserimento nel processo aziendale. È richiamata anche la nozione ampia di partecipazione personale, che comprende non solo attività esecutive o materiali, ma anche attività organizzative e direttive di natura intellettuale.

Elementi fattuali rilevanti e ruolo dei soci lavoratori

Ai fini della valutazione possono rilevare la presenza o assenza di dipendenti e collaboratori, nonché la loro qualifica e mansioni. La circolare precisa che sono soci lavoratori coloro che partecipano concretamente al raggiungimento dello scopo sociale attraverso la collaborazione prestata alla società.

Ricorsi amministrativi

Le medesime istruzioni devono essere utilizzate anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi, per tutelare il diritto dell’Istituto alla contribuzione dovuta e, al contempo, ridurre il rischio di contenziosi fondati su provvedimenti non adeguatamente motivati o supportati da prova sufficiente.

Oneri accessori e sanzioni civili

In ragione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la circolare ritiene applicabile l’art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000, disponendo per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. La riduzione non si applica alle fattispecie già definite con giudicato o con pagamento senza riserva di ripetizione, mentre può essere riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per i periodi con scadenza di versamento entro il 31 luglio 2010. Per i periodi successivi si applicano i criteri ordinari dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.

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