Circolare numero 79 del 14-05-2013
I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2013, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2013 le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, in continuità con la circolare n. 34 del 12/03/2012. L’aggiornamento è effettuato sulla base della variazione media annua ISTAT 2012 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 3%. Vengono quindi richiamate le istruzioni operative per calcolare la rata mensile e il debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti, con allegata la Tabella I/2013 e la Tabella II/2013.
Aggiornamento tabelle 2013 per piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione
Aggiornamento 2013 delle tabelle per la ricongiunzione
La circolare dispone l’aggiornamento, per l’anno 2013, delle tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione. L’aggiornamento riguarda le domande presentate nel corrente anno ed è effettuato sulla base della variazione media annua ISTAT 2012 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 3%.
Quadro di riferimento
La circolare si pone in continuità con la n. 34 del 12/03/2012, che aveva già fornito le tabelle dei coefficienti aggiornate per le domande presentate nel 2012 in base al tasso di variazione accertato dall’ISTAT per il 2011. Per il 2013, le tabelle allegate a quella circolare vengono sostituite/aggiornate con i nuovi valori calcolati al tasso annuo composto del 3%.
Allegati
La circolare richiama tre allegati operativi:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (allegato 1);
- la Tabella I/2013, contenente l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare un capitale unitario da 2 a 120 mensilità al tasso annuo composto del 3% (allegato 2);
- la Tabella II/2013, contenente i coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, al tasso annuo del 3% (allegato 3).
Determinazione della rata di ammortamento
Per i casi in cui venga concessa la dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, la rata mensile si calcola moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella Tabella I/2013, corrispondente al numero di rate mensili concesse per l’ammortamento.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione
Se il versamento delle rate viene sospeso prima della completa estinzione del debito, il coefficiente da utilizzare si individua nella Tabella II/2013 in corrispondenza del numero di rate residue ancora da pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione. Tale numero di rate residue si ottiene sottraendo alle rate originariamente concesse le mensilità già corrisposte.
La somma da versare in unica soluzione è calcolata con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata e si ottiene moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente individuato nella tabella.
Contenuto delle tabelle
Le tabelle allegate riportano i coefficienti numerici necessari per effettuare i calcoli. La Tabella I/2013 copre un arco da 2 a 120 mensilità per la rata costante posticipata; la Tabella II/2013 riporta invece i coefficienti corrispondenti al numero di rate residue fino a 120, utili per la quantificazione del debito residuo in caso di sospensione del piano di pagamento.
Punti principali
Aggiornamento dei coefficienti per il 2013
Per la predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corso del 2013, le tabelle allegate alla circolare n. 34 del 12/03/2012 sono state aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo ISTAT 2012, pari al 3%.
Allegati richiamati dalla circolare
Sono allegati: le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1); la Tabella I/2013 per la determinazione della rata mensile costante posticipata su capitale unitario da 2 a 120 mensilità al tasso annuo composto del 3%; la Tabella II/2013 per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo del 3%.
Calcolo della rata mensile di ammortamento
In caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella Tabella I/2013, corrispondente al numero di rate mensili concesse.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti
Se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da applicare si ricerca nella Tabella II/2013 in corrispondenza del numero di rate residue che l’assicurato avrebbe ancora dovuto pagare. Tale numero deriva dalla differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già corrisposte. La somma da versare in unica soluzione, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente individuato.
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