Cassazione Civile, Ordinanza n. 06830/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato a iniziativa dell'ente previdenziale e di una società di cartolarizzazione, fondato su due decreti ingiuntivi e per l'importo complessivo di euro 144.496,34. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione per intervenuta prescrizione del credito, salvo una quota minima già riconosciuta dal primo giudice. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, dichiarando inesistente il diritto di procedere all'esecuzione limitatamente a euro 2.204,96; la Corte d'appello ha rigettato il gravame del debitore, ritenendo non prescritto il credito e confermando il quantum. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2944 c.c., sostenendo che la domanda di condono previdenziale fosse stata erroneamente qualificata come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione; 2) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa valutazione dell'asserita mancanza di atti interruttivi nel 2000 e per la rilevanza attribuita a due precetti notificati il 24.2.2000, ritenuti nulli per irregolarità di notifica; 3) ancora vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per asserito contrasto irriducibile nella motivazione, perché una raccomandata del 24.4.2002 sarebbe stata considerata atto interruttivo nonostante contenesse una richiesta di pagamento limitata solo a parte del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una ratio decidendi non decisiva, essendo la decisione d'appello fondata primariamente su altri atti interruttivi della prescrizione, e comunque è stato ritenuto infondato perché la richiesta di rateizzazione e, più in generale, il riconoscimento del debito possono integrare atto idoneo a interrompere la prescrizione se connotati da volontarietà, consapevolezza e inequivocità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la presenza di una doppia conforme sia perché non rispettava i requisiti di specificità richiesti per il vizio di omesso esame, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, poiché contestava la valutazione giuridica dell'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione логica e non contraddittoria. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese in assenza di attività difensiva dei resistenti e l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto, per interrompere la prescrizione, richiede volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà; non è necessaria una specifica intenzione ricognitiva, trattandosi di atto giuridico in senso stretto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è non utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; è inoltre precluso in presenza di doppia conforme, salvo specifiche deduzioni sulla diversità delle rationes di fatto.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Gli oneri di specificazione e deposito devono essere rispettati a pena di inammissibilità del motivo che denunci omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La domanda di rateizzazione o altro atto equipollente può integrare riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione, quando manifesti in modo inequivoco la consapevolezza dell'obbligazione.
- Il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c. opera come atto giuridico in senso stretto: non richiede un intento negoziale di riconoscere il debito, ma solo una manifestazione volontaria e consapevole idonea a renderlo conoscibile al creditore.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia del vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o di diversa lettura degli atti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione rigorosa del fatto storico, del dato che lo prova, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; non basta denunciare l'omessa considerazione di singoli elementi probatori.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Spetta al giudice di merito stabilire se una dichiarazione o un comportamento integrino riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione; il sindacato di legittimità è limitato alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione.
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