Cassazione Civile, Ordinanza n. 28134/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Una pluralità di medici aveva convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante la frequenza delle scuole di specializzazione medica, assumendo che l'Italia avesse dato tardiva e parziale attuazione alle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione agli specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame solo per coloro che avevano frequentato dal 1983/84 in poi e per le specializzazioni espressamente contemplate dalle direttive. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato tale limitazione, deducendo la violazione degli artt. 13, 14 e 16 della direttiva 82/76/CEE e sostenendo che il diritto alla remunerazione spettasse anche a chi si fosse iscritto prima dell'anno accademico 1983/1984, purché il corso fosse proseguito oltre il termine di trasposizione della direttiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'appellante che aveva già ottenuto accoglimento in appello e non era stata raggiunta dal ricorso principale né da ricorso incidentale condizionato, per difetto di interesse. Per tutti gli altri ricorrenti ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha applicato il principio, derivante dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-590/20 e già recepito dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva attuazione della direttiva 82/76 spetta anche a chi si sia iscritto a corsi di specializzazione prima dell'a.a. 1982/1983, ma il risarcimento è dovuto solo per il periodo dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione della specializzazione.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
costituisce, insieme alle altre direttive richiamate, il quadro normativo europeo che imponeva agli Stati membri una adeguata remunerazione per i medici specializzandi
Direttiva 75/363/CEE
individua l'obbligo di retribuzione degli specializzandi, poi modificato dalla direttiva 82/76/CEE
Direttiva 82/76/CEE
la Corte ne interpreta l'efficacia nel senso che l'obbligo di remunerazione opera anche per i corsi iniziati prima della sua entrata in vigore, dal 1 gennaio 1983 fino al termine della specializzazione
viene richiamato per il deposito di memoria illustrativa da parte di una ricorrente che segnala il proprio interesse venuto meno per intervenuto giudicato
artt. 13, 14 e 16 della direttiva 82/76/CEE
sono evocati dai ricorrenti a fondamento della pretesa alla remunerazione anche per gli iscritti prima dell'a.a. 1983/1984
Massime di principio
- In materia di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione del diritto dell'Unione, l'obbligo di remunerazione degli specializzandi può estendersi anche a rapporti o corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, se gli effetti della situazione si protraggono oltre il termine di trasposizione.
- Quando una direttiva impone un trattamento economico minimo e la sua attuazione nazionale è tardiva, il danno risarcibile va delimitato temporalmente al periodo in cui la disciplina europea avrebbe dovuto già produrre effetti nell'ordinamento interno.
- L'interesse ad impugnare difetta quando la parte ha già ottenuto in appello una decisione a sé favorevole e non risulta validamente investita dall'impugnazione avversaria, né destinataria di un ricorso incidentale condizionato.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse impedisce la condanna alle spese se contro quel ricorso non è stato proposto controricorso, ma solo un atto di costituzione non idoneo a instaurare pienamente il contraddittorio sulle spese.
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