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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9469 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2002. Ha sostenuto di avere aderito alla definizione delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 98 del 2011 con riferimento all'avviso di accertamento presupposto della cartella e che l'estinzione del giudizio relativo all'atto presupposto avrebbe dovuto comportare anche l'estinzione del giudizio riguardante gli atti consequenziali, cioè ruolo e cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non ha prodotto né indicato in modo puntuale gli elementi necessari a dimostrare l'adesione alla definizione agevolata, il giudizio relativo all'avviso di accertamento e la sua effettiva estinzione. Inoltre, la questione risultava apparentemente proposta per la prima volta in cassazione. Non sono state liquidate le spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere che la definizione agevolata della lite relativa all'avviso di accertamento presupposto producesse effetti estintivi anche sul giudizio concernente gli atti derivati, come ruolo e cartella. La Corte non ha esaminato nel merito tale effetto, poiché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'estinzione del processo tributario, ma la sua applicazione concreta non è stata valutata per la mancata dimostrazione dei presupposti invocati dal ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Tuttavia, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza, senza procedere all'esame della dedotta violazione normativa.

Massime di principio

  • Chi invoca in cassazione gli effetti di una definizione agevolata o di una sanatoria deve dimostrare documentalmente e descrivere con precisione l'atto, il giudizio interessato, l'adesione e l'eventuale provvedimento di estinzione.
  • Il principio secondo cui l'estinzione della lite sull'atto presupposto può riflettersi sugli atti consequenziali non opera automaticamente in giudizio se il contribuente non prova i fatti costitutivi dell'effetto estintivo.
  • In cassazione non è sufficiente formulare richiami generici a condoni, sanatorie o procedimenti precedenti: il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della censura, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • Le questioni nuove, introdotte per la prima volta in cassazione e non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'inammissibilità per motivi processuali può impedire alla Corte di esaminare nel merito anche una possibile questione sostanzialmente fondata.

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