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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Como

ACCERTAMENTO DAZI DOGANALI - Termine di prescrizione - depenalizzazione del reato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 84 del TULD per l'accertamento di maggiori dazi quando il mancato pagamento dipende da un fatto originariamente qualificato come reato di contrabbando, ma successivamente depenalizzato dal d.lgs. 8/2016. In particolare, occorre stabilire se il termine decorra dalla trasmissione degli atti dall'autorità penale a quella amministrativa oppure dalla data di irrevocabilità di un decreto o di una sentenza penale.

La decisione

È stato stabilito che, quando il procedimento penale riguarda un reato successivamente depenalizzato, il termine triennale non può decorrere dalla data di irrevocabilità di una pronuncia penale, poiché non vi sarà una condanna penale irrevocabile rilevante ai fini dell'accertamento. Il dies a quo coincide invece con la data in cui l'autorità penale trasmette gli atti all'autorità amministrativa, momento dal quale il fatto non è più perseguibile penalmente e l'amministrazione può procedere all'accertamento dei dazi. L'accertamento deve quindi essere considerato tempestivo solo se notificato entro tre anni da tale trasmissione.

Norme richiamate

  • Art. 84 del TULD

    Il termine di prescrizione triennale per l'accertamento di maggiori dazi decorre, qualora il mancato pagamento abbia causa da un reato, dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili.

    La regola ordinaria collega la decorrenza del termine alla definitività della decisione penale; tuttavia, quando il reato viene depenalizzato e non è più possibile una pronuncia penale irrevocabile, il termine decorre dalla cessazione della preclusione penale, individuata nella trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

  • D.lgs. 8/2016

    La depenalizzazione del fatto di contrabbando impedisce l'ulteriore perseguimento penale e rende necessario individuare un diverso momento iniziale per il termine di prescrizione dell'accertamento amministrativo.

Massime di principio

  • Quando un fatto inizialmente oggetto di procedimento penale viene depenalizzato, non si può attendere una sentenza penale irrevocabile per far decorrere il termine amministrativo, perché tale pronuncia potrebbe non essere più possibile.
  • In questi casi, il termine per l'accertamento dei dazi decorre dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti dall'autorità penale e diventa concretamente competente a procedere.
  • Per verificare la tempestività dell'accertamento occorre individuare documentalmente la data di trasmissione degli atti e calcolare da essa il termine triennale.
  • La depenalizzazione non elimina automaticamente l'obbligazione doganale: incide principalmente sul procedimento e sul momento iniziale del termine entro cui l'amministrazione deve esercitare il potere di accertamento.

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