Sentenza del 12/04/2017 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Legislazione emergenziale - Modalità applicative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. Il regime agevolativo connesso al sisma del 6 aprile 2009 non può estendersi ai redditi non palesati nella dichiarazione e emersi soltanto grazie all'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La fruizione dell'agevolazione presuppone infatti il rispetto delle prescrizioni normative e la corretta e tempestiva dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di applicare il regime agevolativo previsto dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 anche ai redditi non dichiarati spontaneamente e individuati dall'Ufficio solo a seguito dell'attività di accertamento. La questione riguardava quindi l'estensione delle agevolazioni fiscali emergenziali ai maggiori redditi accertati rispetto a quelli indicati dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 33, comma 28, legge 12 novembre 2011, n. 183
Il regime agevolativo previsto dalla disposizione non può estendersi ai redditi non palesati dal contribuente ed emergenti solo in seguito all'attività d'accertamento dell'Ufficio.
L'agevolazione emergenziale è applicabile esclusivamente ai redditi regolarmente dichiarati e non può diventare uno strumento per sanare o agevolare redditi occultati o omessi, successivamente scoperti dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali emergenziali devono essere interpretate in modo coerente con le condizioni e gli adempimenti previsti dalla legge.
- Un contribuente non può invocare un beneficio fiscale su redditi che non ha dichiarato e che sono stati individuati soltanto grazie a un accertamento dell'Amministrazione.
- La finalità di sostegno di una norma emergenziale non elimina gli obblighi ordinari di trasparenza, dichiarazione e collaborazione con il Fisco.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra redditi dichiarati ma soggetti a diversa determinazione e redditi completamente omessi o occultati: solo i primi possono, in linea generale, rientrare nell'ambito dell'agevolazione, salvo diverse previsioni normative.
- La prova dell'effettiva osservanza delle condizioni richieste per l'agevolazione ricade, secondo le regole applicabili, sul contribuente che intende beneficiarne.
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