Sentenza del 08/01/2016 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva escluso dalla TARSU 2004 l'area esterna della stazione di servizio, ritenendola destinata prevalentemente alla produzione di rifiuti speciali smaltiti da ditte specializzate a carico della società. Secondo il Comune, la società non aveva dimostrato né delimitato con precisione le aree esenti o escluse dalla tassazione. La società ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale contro la compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto l'appello principale del Comune, riformato la decisione di primo grado e confermato l'avviso di accertamento TARSU. Ha stabilito che la produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esclusione dell'imposta: il contribuente deve dichiarare, provare e delimitare le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali o che sono inidonee alla produzione di rifiuti urbani. In mancanza di indicazioni e documentazione precise, l'intera superficie resta imponibile. È stato inoltre rigettato l'appello incidentale della società sulle spese, con condanna della parte soccombente al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per il grado di appello.
Norme richiamate
Art. 62 del D.lgs. 507/1993
"l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti"
La disponibilità o detenzione di locali e aree scoperte costituisce il presupposto generale della TARSU, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge.
Art. 63 del D.lgs. 507/1993
"coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62"
Sono soggetti passivi della TARSU gli occupanti o detentori degli immobili e delle aree potenzialmente produttive di rifiuti.
Art. 62, comma 3, del D.lgs. 507/1993
La norma non configura la produzione di rifiuti speciali come esenzione generale, ma consente di non conteggiare le superfici nelle quali, in via ordinaria, si producono tali rifiuti, purché esse siano individuate e provate dal contribuente.
Art. 70 del D.lgs. 507/1993
Impone l'obbligo di denuncia e fonda il dovere del contribuente di fornire al Comune i dati necessari per determinare correttamente la superficie imponibile.
Cassazione, sentenze n. 12773/2009 e n. 18497/2010
La detassazione delle superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani è qualificata come esenzione, la cui applicazione richiede specifici adempimenti e prova da parte del contribuente.
Cassazione, sentenze 8 gennaio 1997, n. 84; 2 settembre 2002, nn. 12749 e 12752; 9 marzo 2004, n. 4766
Le esenzioni o esclusioni dalla TARSU costituiscono eccezioni alla regola generale di imponibilità e devono essere allegate e provate dall'interessato.
Massime di principio
- La semplice produzione o gestione di rifiuti speciali non esclude automaticamente la TARSU sull'intera area.
- Il contribuente deve indicare nella denuncia e dimostrare con documentazione concreta quali superfici producono esclusivamente rifiuti speciali o sono oggettivamente inidonee alla produzione di rifiuti urbani.
- Le aree escluse devono essere delimitate con precisione; non è sufficiente dimostrare genericamente l'esistenza di contenitori, cisterne o contratti di smaltimento.
- In caso di incertezza sull'esistenza, estensione o destinazione delle superfici non imponibili, l'amministrazione può assoggettare a tributo l'intera area.
- Le eccezioni alla regola generale di tassazione sono soggette all'onere della prova del contribuente, che deve fornire tempestivamente al Comune tutte le informazioni necessarie.
- La soccombenza nel giudizio principale può comportare il rigetto delle domande incidentali sulle spese e la condanna al pagamento delle spese processuali.
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