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direttiva

Direttiva 2003/11

Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)

Normativa europea32003L0011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/11/CE introduce, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE, un divieto comunitario di immissione sul mercato e di uso del pentabromodifenil etere (pentaBDE) e dell’ottabromodifenil etere (octaBDE), nonché dell’immissione sul mercato di articoli che li contengano. La misura è giustificata dalla valutazione dei rischi per l’ambiente e dalle preoccupazioni per la salute, inclusa l’esposizione dei neonati tramite il latte materno. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 15 febbraio 2004 e applicarle dal 15 agosto 2004.

Divieto di immissione sul mercato e di uso del pentabromodifenil etere e dell'ottabromodifenil etere, con modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri per la trasposizione delle modifiche alla direttiva 76/769/CEE in materia di restrizioni sulla commercializzazione e sull’uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Riguarda il pentaBDE e l’octaBDE, nonché gli articoli contenenti una o entrambe tali sostanze; incide quindi sulla circolazione e immissione sul mercato di prodotti chimici e di articoli finiti nel mercato interno. La direttiva non disciplina direttamente la tutela dei lavoratori, che resta impregiudicata ai sensi della normativa UE citata nei considerando.

Divieto di pentaBDE e octaBDE

La direttiva 2003/11/CE costituisce la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Essa interviene per ridurre i rischi ambientali e per la salute connessi al pentabromodifenil etere (pentaBDE) e all’ottabromodifenil etere (octaBDE), sulla base delle valutazioni dei rischi condotte ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 e dei pareri del comitato scientifico competente.

Finalità e ragioni dell’intervento

I considerando evidenziano che le valutazioni scientifiche hanno confermato la necessità di ridurre i rischi derivanti da tali sostanze, anche alla luce delle preoccupazioni sull’esposizione dei neonati attraverso il latte materno. Per questo motivo la direttiva persegue un obiettivo di tutela dell’ambiente e della salute, inserendosi nel quadro del mercato interno e della libera circolazione delle merci.

Ambito materiale delle restrizioni

La misura sostanziale consiste nel vietare:

  • l’immissione sul mercato del pentaBDE e dell’octaBDE;
  • l’uso del pentaBDE e dell’octaBDE;
  • l’immissione sul mercato di articoli contenenti una o entrambe tali sostanze.

Nei considerando si precisa inoltre che la presenza di pentaBDE o octaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere rilevata mediante tecniche analitiche standard, come la GC-MS.

Modifica della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2003/11/CE. L’allegato finale aggiunge due nuovi punti all’allegato I della direttiva 76/769/CEE, destinati a recepire nel sistema delle restrizioni la disciplina concernente le due sostanze bromurate.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 contiene il classico obbligo di trasposizione proprio delle direttive:

  • gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 febbraio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • tali disposizioni devono essere applicate dal 15 agosto 2004;
  • gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità tecniche del rinvio alla direttiva nel diritto interno: le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro.

Rapporto con altre normative UE

Nei considerando si chiarisce che la direttiva lascia impregiudicata la normativa UE in materia di tutela dei lavoratori, in particolare la direttiva quadro 89/391/CEE e le direttive figlie 90/394/CEE e 98/24/CE. Ne consegue che le nuove restrizioni chimiche operano senza incidere sulle discipline specifiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua gli Stati membri quali unici destinatari dell’atto.

Nota sul decaBDE

I considerando menzionano anche la valutazione del rischio del decaBDE, conclusa nell’agosto 2002, rilevando incertezze sugli effetti ambientali e indicando la necessità di una strategia di riduzione dei rischi con proposta di misure adeguate e rigorose entro il 30 giugno 2003. Tuttavia, tale profilo è presentato come possibile sviluppo futuro e non come obbligo direttamente imposto dalla presente direttiva.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2003/11/CE, introducendo nuovi punti relativi alle sostanze interessate.

Divieto per pentaBDE e octaBDE

Dai considerando emerge l’obiettivo sostanziale: vietare l’immissione sul mercato e l’uso del pentaBDE e dell’octaBDE, nonché l’immissione sul mercato di articoli contenenti una o entrambe le sostanze, per proteggere la salute e l’ambiente. La presenza in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere identificata con tecniche analitiche standard come la GC-MS.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 febbraio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione a decorrere dal 15 agosto 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Contesto scientifico e margini di evoluzione normativa

Nei considerando si richiamano le valutazioni dei rischi effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 e i pareri del CSTEE, che confermano la necessità di ridurre i rischi ambientali. Viene inoltre segnalata la valutazione del rischio del decaBDE, con richiesta di una strategia di riduzione dei rischi e possibile futura adozione di misure più rigorose, ma tale aspetto non costituisce ancora un obbligo operativo della presente direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimichemercato internosalute pubblicasicurezza dei prodotti

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