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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36414/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per tentata rapina pluriaggravata e il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del tentativo, contestando l’idoneità e l’univocità degli atti e denunciando il travisamento della prova in relazione alla distanza tra il luogo del controllo di polizia giudiziaria e quello in cui avrebbe dovuto consumarsi la rapina. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché reiterava censure già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione, e manifestamente infondato, poiché sollecitava una rivalutazione delle prove riservata al giudice di merito. Il dedotto travisamento non è stato indicato come errore decisivo capace di disarticolare il ragionamento probatorio; inoltre, la sentenza d’appello aveva motivato che il piano criminoso era stato predisposto in ogni dettaglio, con ripartizione dei ruoli e preparazione degli strumenti, e che gli atti compiuti erano idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione della rapina. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva adeguatamente giustificato la congruità della pena e l’esclusione delle attenuanti generiche, richiamando le modalità concrete del fatto e la personalità dell’imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    i primi atti esecutivi di tale piano, secondo un giudizio prognostico ex ante, risultassero idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare l’obiettivo programmato

    La configurabilità del tentativo è valutata ex ante, considerando se gli atti esecutivi siano idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione del programma criminoso.

  • art. 133 c.p.

    la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere

    Quando la pena non è molto superiore alla media edittale, la motivazione può essere sintetica e richiamare la congruità della pena, la gravità del reato o la capacità a delinquere, purché dia conto dell’applicazione dei criteri di commisurazione.

  • art. 62-bis c.p.

    in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti prevalenti.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nella misura determinata dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura delle fonti di prova né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una ricostruzione alternativa; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare specifici vizi rilevanti.
  • Il travisamento della prova assume rilievo quando l’errore, per la decisiva forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, è idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione.
  • La sussistenza del tentativo va apprezzata con giudizio prognostico ex ante: sono esecutivi gli atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell’obiettivo criminoso programmato.
  • Quando la pena non supera in misura significativa la media edittale, la motivazione sulla sua quantificazione può essere sintetica, purché consenta di ricondurre la decisione ai criteri di commisurazione rilevanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di merito sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi ritenuti prevalenti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativo

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