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Sentenza

Sentenza del 24/10/2018 n. 9209 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza con cui la CTP di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro l'intimazione di pagamento n. 07120169032466849000 e le cartelle collegate. La CTP aveva ritenuto prescritti alcuni crediti perché, dopo la notifica delle cartelle, erano decorsi i termini ordinari di prescrizione propri dei singoli tributi senza validi atti interruttivi. Per altre cartelle aveva rilevato la nullità della notifica eseguita secondo le forme dell'irreperibilità assoluta, senza prova dei relativi presupposti e senza la raccomandata informativa richiesta per l'irreperibilità relativa. In appello l'Agente della riscossione ha prodotto documentazione relativa a una rateazione richiesta dal contribuente e ad altre intimazioni di pagamento, sostenendo che tali atti avessero interrotto la prescrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha confermato la prescrizione delle cartelle per le quali, dopo la notifica, era decorso il termine ordinario del tributo senza atti interruttivi, ribadendo che la mancata opposizione alla cartella rende il credito irretrattabile ma non trasforma il termine di prescrizione in decennale. Ha invece escluso la prescrizione per le cartelle riconducibili alla rateazione richiesta dal contribuente, ritenuta riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione, nonché per alcune cartelle interessate dall'intimazione n. finale 5417. Anche per la cartella relativa all'Irpef 2006 ha escluso la prescrizione, poiché l'intimazione del 2016 aveva interrotto il termine decennale, pur rilevando un vizio nella precedente notifica dell'intimazione del 2015 per mancanza della raccomandata informativa. Le spese sono state compensate: nessuna parte è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La decisione richiama la procedura di notificazione in caso di irreperibilità relativa e la necessità dell'invio della raccomandata informativa.

    Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile ma l'indirizzo è individuato, la notifica deve rispettare le formalità dell'irreperibilità relativa, compreso l'invio della raccomandata informativa. L'uso della procedura per irreperibilità assoluta, in assenza dei presupposti, rende la notifica viziata.

  • Principio giurisprudenziale Cass. civ., ord. n. 21505/2018

    La mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale.

    La cartella non impugnata rende definitivo il credito, ma il termine di prescrizione resta quello previsto dalla disciplina del singolo tributo. Dopo la notifica della cartella, il termine ricomincia a decorrere e deve essere interrotto da validi atti successivi.

  • Principio giurisprudenziale Cass. civ., ord. n. 16098/2018

    L'avvio del piano di rateizzazione con l'agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione.

    La richiesta e l'avvio di una rateizzazione possono costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione, anche se non equivalgono necessariamente ad acquiescenza definitiva o rinuncia alle contestazioni sulla validità della notifica.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella non determina automaticamente la prescrizione decennale: il termine resta quello proprio del tributo, generalmente decennale per molti tributi erariali e quinquennale per diversi tributi locali, salvo diversa disciplina.
  • Dopo la notifica della cartella, la prescrizione ricomincia a decorrere e deve essere interrotta entro il relativo termine da un atto valido, come un'intimazione correttamente notificata o altro atto idoneo.
  • La richiesta o l'avvio di una rateizzazione può essere valutata come riconoscimento del debito e quindi come atto interruttivo della prescrizione; ciò può risultare incompatibile con la successiva deduzione di non avere mai ricevuto la cartella.
  • La validità della notifica per irreperibilità dipende dalla corretta scelta della procedura e dal rispetto delle formalità previste. In caso di irreperibilità relativa, l'omesso invio della raccomandata informativa può compromettere la validità della notifica.
  • Un atto di intimazione affetto da vizio di notifica può non produrre effetti interruttivi; tuttavia, la prescrizione può essere comunque esclusa se un successivo atto valido interviene prima della sua maturazione.
  • L'esito può essere parziale: alcune cartelle possono risultare prescritte, mentre altre restano esigibili per effetto di rateizzazioni, riconoscimenti del debito o successivi atti interruttivi tempestivi.

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