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Sentenza

Sentenza del 24/10/2018 n. 10625 - Comm. Trib. Prov. Catania

Avviso di accertamento - mancata sottoscrizione del capo dell'ufficio - sussistenza delega - onere della prova a carico dell'Amministrazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento per la mancata sottoscrizione del capo dell'ufficio. L'atto risultava sottoscritto da un funzionario di nona qualifica funzionale, senza che fosse dimostrata l'esistenza di una delega del capo dell'ufficio o il corretto esercizio di un eventuale potere sostitutivo. La sola qualifica del funzionario non è sufficiente a legittimare la sottoscrizione.

La decisione

L'avviso di accertamento deve considerarsi nullo ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 600/1973 quando non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. In caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'esistenza e la validità della delega oppure il corretto esercizio del potere sostitutivo. Non essendo sufficiente il mero possesso della qualifica funzionale, la contestazione del contribuente risulta fondata.

Norme richiamate

  • Articolo 42 del D.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma richiede che la sottoscrizione dell'avviso provenga dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario munito di una delega valida. Se la sottoscrizione è contestata, l'Amministrazione deve dimostrare la legittimazione del firmatario, non essendo sufficiente la sua qualifica.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, occorre verificare l'esistenza di una delega o di un valido potere sostitutivo.
  • In caso di contestazione, l'onere di provare la legittimazione del sottoscrittore grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • Il semplice possesso di una qualifica direttiva o elevata non abilita automaticamente il funzionario a sottoscrivere l'avviso.
  • La delega deve essere riferibile in concreto al capo dell'ufficio titolare e deve consentire di verificare l'effettivo conferimento del potere di firma.
  • L'assenza della sottoscrizione richiesta dalla legge o la mancata prova della delega può determinare la nullità dell'avviso di accertamento.

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