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Sentenza

Sentenza del 24/10/2018 n. 9224 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che il ricorso era stato spedito il 27 aprile 2015, quindi entro trenta giorni dalla notifica dell'atto avvenuta il 31 marzo 2015, sebbene fosse stato ricevuto e protocollato il 4 maggio 2015. Nel merito ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento TARSU 2012, poiché il precedente avviso di pagamento non gli sarebbe stato validamente notificato: la notifica sarebbe stata eseguita tramite un operatore postale privato anziché tramite il gestore universale, in violazione della disciplina applicabile.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello, riconoscendo la tempestività del ricorso in base al principio della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la data di spedizione, non quella di ricezione o protocollazione. Esaminando il merito, ha ritenuto inesistente la notifica dell'avviso di pagamento prodromico effettuata tramite operatore postale privato, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui le notifiche degli atti tributari, anche sostanziali, dovevano essere effettuate tramite il gestore universale. La mancata valida notifica dell'avviso di pagamento ha impedito al contribuente di versare l'imposta senza sanzioni e ha determinato l'illegittimità dell'atto impositivo successivo. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    La tempestività del ricorso va valutata considerando, per il notificante, la data di spedizione. Poiché il ricorso era stato spedito entro il termine di trenta giorni, la successiva ricezione e protocollazione non ne determinavano l'inammissibilità.

  • D.lgs. n. 261/1999

    Per esigenze di ordine pubblico sono affidate in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.A. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.

    Secondo l'interpretazione giurisprudenziale richiamata dalla CTR, prima della definitiva liberalizzazione del servizio, la notifica a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali doveva essere effettuata dal gestore universale; la notifica tramite operatore privato era considerata inesistente e non sanabile.

  • Legge n. 890/1982

    La disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari è stata ritenuta applicabile anche agli atti tributari sostanziali e processuali, con conseguente necessità di utilizzare il gestore postale universale nel periodo considerato.

  • Legge n. 124/2017

    La CTR ha richiamato la legge quale riferimento temporale per la definitiva liberalizzazione dei servizi postali, distinguendo il regime precedente, nel quale alcune notificazioni restavano riservate al gestore universale.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività di un ricorso notificato a mezzo posta, normalmente rileva la data di spedizione per il notificante, mentre la data di ricezione rileva per il destinatario, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione.
  • La mancata o invalida notifica di un atto tributario prodromico può compromettere la legittimità dell'atto successivo, soprattutto quando l'atto precedente consentiva al contribuente di pagare l'imposta senza sanzioni o di esercitare anticipatamente le proprie difese.
  • Nel periodo anteriore alla piena liberalizzazione dei servizi postali, la notifica di atti tributari tramite un operatore privato poteva essere considerata inesistente e non suscettibile di sanatoria, se la legge riservava tale attività al gestore universale.
  • Quando la notifica dell'atto prodromico è contestata, l'amministrazione o il concessionario devono poter dimostrare sia l'avvenuta notifica sia il rispetto delle modalità legalmente prescritte.
  • L'annullamento dell'atto successivo non implica necessariamente l'inesistenza del debito tributario sostanziale, ma può imporre all'amministrazione di rinnovare correttamente il procedimento, nel rispetto dei termini di decadenza e delle garanzie del contribuente.

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