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Sentenza

Sentenza del 24/10/2018 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Rendita catastale - Attribuzione - Edificio destinato a luogo culto - Caratteristiche specifiche - Assenza - Esenzione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'immobile, utilizzato per riunioni religiose, era stato classificato in categoria catastale A/10 (uffici) anziché E/7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto). Deduceva carenza di motivazione, difetti di sottoscrizione e di potere del funzionario, erroneità del classamento per la destinazione religiosa dell'edificio e violazione della libertà di culto. L'immobile presentava un palco, file di sedie, un impianto acustico e bagni ristrutturati, ma non caratteristiche intrinseche, specifiche, univoche e permanenti proprie di un luogo di culto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione all'associazione, e ha confermato l'avviso di accertamento e la categoria A/10. Il giudice ha chiarito che la rendita catastale non è un'imposta né un presupposto d'imposta e non è quindi incompatibile con eventuali esenzioni fiscali collegate alla destinazione dell'immobile. L'uso effettivo per attività religiose non è sufficiente, da solo, per ottenere la categoria E/7: occorrono caratteristiche edilizie e funzionali specifiche e permanenti. Sono state inoltre respinte le censure su sottoscrizione, potere del dirigente, motivazione dell'atto e libertà religiosa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.P.R. 1142/1949

    Il classamento deve tenere conto delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, che ne determinano la destinazione ordinaria e permanente.

  • Art. 8 del D.P.R. 1142/1949

    Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto.

    Gli edifici destinati al culto possono essere ricondotti alla categoria E/7 quando presentano caratteristiche singolari e specifiche tali da distinguerli dalle ordinarie unità immobiliari.

  • Massima 59 della Circolare n. 134/1941 del Ministero delle Finanze

    Quando hanno le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati; si assegnano invece alla categoria che ad essi compete per le loro caratteristiche costruttive e per il loro uso appropriato quelli di tali locali che sono adibiti all'esercizio pubblico dei culti senza particolari adattamenti o trasformazioni.

    La destinazione religiosa dichiarata non determina automaticamente la categoria E/7. Se mancano adattamenti e caratteristiche costruttive specifiche, il locale deve essere classificato secondo la categoria corrispondente alle sue caratteristiche ordinarie.

  • Artt. 3, 19 e 20 della Costituzione

    Il classamento catastale non è stato ritenuto lesivo dell'uguaglianza, della libertà religiosa o della libertà delle confessioni, poiché non impedisce né discrimina l'esercizio del culto.

  • Artt. 9, 11 e 14 della CEDU

    Non è stata ravvisata alcuna violazione delle disposizioni convenzionali, perché l'attribuzione della categoria catastale non preclude l'esercizio della libertà religiosa.

  • Cassazione civile, sentenze n. 13319/2006, n. 3354/2015 e n. 20537/2016

    La rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta; pertanto, l'attribuzione della rendita e del relativo classamento resta distinta dall'eventuale esenzione tributaria prevista per l'uso o la destinazione dell'immobile.

Massime di principio

  • La destinazione religiosa effettiva di un immobile non comporta automaticamente l'attribuzione della categoria catastale E/7.
  • Per ottenere il classamento E/7 devono risultare caratteristiche edilizie, funzionali e strutturali specifiche, univoche e tendenzialmente permanenti, non semplici allestimenti removibili come sedie, palchi o impianti acustici.
  • La rendita catastale e l'esenzione fiscale operano su piani distinti: un immobile può avere una rendita catastale pur beneficiando, se ne ricorrono i presupposti, di un'esenzione tributaria.
  • L'Amministrazione catastale può fondare il classamento sulla documentazione disponibile e su un raffronto comparativo con immobili analoghi; un nuovo sopralluogo non è necessariamente indispensabile quando lo stato dei luoghi è incontestato.
  • La motivazione dell'atto di classamento è sufficiente quando indica l'immobile, la categoria attribuita, le norme applicate e i criteri utilizzati, inclusi eventuali immobili comparabili.
  • L'attribuzione catastale non limita di per sé la libertà religiosa, purché non impedisca materialmente l'esercizio del culto e sia basata su criteri catastali oggettivi.

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