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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRAP dichiarata e non versata relativa all'anno d'imposta 2004. L'associazione aveva contestato la debenza dell'imposta sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) omessa pronuncia della C.T.R. sull'eccezione di inammissibilità del ricorso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione; 3) insufficiente motivazione per la mancata valutazione dei beni strumentali e delle spese indicate nella dichiarazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo comunque ammissibile l'impugnazione della cartella, poiché quella emessa ai sensi dell'art. 36-bis può costituire il primo atto impositivo e può essere contestata anche nel merito. Ha accolto il secondo motivo, precisando che, quando la cartella deriva automaticamente dai dati dichiarati dal contribuente, quest'ultimo deve allegare e dimostrare l'errore della dichiarazione o degli elementi da essa ricavabili. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha poi cassato la sentenza della C.T.R. e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario dell'associazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché l'interpretazione applicata si era consolidata dopo l'avvio della causa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata nei confronti del contribuente, soprattutto quando non vi siano precedenti atti di accertamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 19

    Impugnazione degli atti tributari

    La cartella di pagamento può essere impugnata anche per contestare il merito della pretesa impositiva quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente ne viene portato a conoscenza.

  • Art. 2697 c.c.

    In caso di contestazione di una cartella fondata sui dati dichiarati dallo stesso contribuente, il contribuente che intenda negare la debenza dell'imposta deve preliminarmente allegare e dimostrare l'errore della dichiarazione o dei dati utilizzati.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3

    Le società e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni rientrano tra i soggetti passivi IRAP.

  • Art. 384 c.p.c.

    Decisione nel merito da parte della Corte di cassazione

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia nel merito.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 7371 del 14 aprile 2016

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; tuttavia, quando l'attività è esercitata da società ed enti soggetti passivi, comprese le associazioni professionali, l'organizzazione è strutturalmente implicita nella forma associativa e non deve essere ulteriormente accertata.

    Per gli studi associati e le associazioni professionali, l'autonoma organizzazione costituisce presupposto IRAP ex lege. Non è quindi sufficiente dimostrare l'assenza di dipendenti o di beni strumentali; l'unica prova realmente rilevante sarebbe l'inesistenza dell'associazione stessa.

Massime di principio

  • Una cartella emessa tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere impugnata nel merito quando è il primo atto con cui l'Amministrazione esercita la pretesa fiscale, anche se l'importo deriva dai dati indicati nella dichiarazione.
  • Se il contribuente contesta un'imposta risultante dalla propria dichiarazione, deve indicare e provare concretamente l'errore della dichiarazione o dei dati utilizzati; la mera affermazione dell'inesistenza del presupposto d'imposta può non essere sufficiente.
  • Per le associazioni professionali e gli studi associati, l'assoggettamento all'IRAP deriva ordinariamente dalla forma associativa, perché l'autonoma organizzazione è considerata strutturalmente implicita nell'esercizio associato dell'attività.
  • La contestazione dell'IRAP basata sulla mancanza di una struttura organizzativa autonoma è normalmente destinata a non essere accolta per gli studi associati, salvo che si dimostri che l'associazione non esiste realmente o che il soggetto formalmente indicato non sia il reale esercente dell'attività.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa senza rinvio quando i fatti rilevanti sono incontestati e occorre soltanto applicare il corretto principio giuridico.

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