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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27280 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato due avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2000. Gli avvisi contestavano la mancata tassazione di un reddito diverso derivante dalla rivendita, al prezzo di Lire 11.000 per azione, di titoli acquistati a Lire 7.850 nell'ambito di un'operazione di stock option. Il ricorso per cassazione si fondava su quattro motivi: asserita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 11, comma 2, Cost.; violazione degli artt. 48 e 82 del TUIR; mancato riconoscimento dell'esimente sanzionatoria dovuta all'obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: l'appello dell'Agenzia conteneva sufficienti indicazioni sullo svolgimento del processo e sulle ragioni del gravame, e il giudice tributario aveva il dovere di qualificare giuridicamente la fattispecie impositiva controversa. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché i relativi quesiti di diritto erano astratti, privi di un adeguato riferimento alla concreta operazione di stock option e quindi non idonei a consentire la decisione sulla specifica controversia. È stata confermata la legittimità della pretesa fiscale e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.700 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    "lo sviluppo del processo e i suoi antefatti"

    L'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata solo quando manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi prescritti dalla norma. Una descrizione ampia e comprensibile del processo e delle ragioni dell'impugnazione è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice dell'impugnazione deve pronunciarsi sulla questione devoluta, inclusa la qualificazione giuridica della fattispecie impositiva e l'individuazione del regime fiscale applicabile.

  • Costituzione, art. 11, comma 2

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini della decisione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. g), nel testo vigente all'epoca

    La norma è stata richiamata con riferimento al trattamento fiscale dei vantaggi derivanti dall'assegnazione o dall'esercizio di stock option, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione astratta del quesito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. c-bis), nel testo vigente all'epoca

    La rivendita delle azioni a un prezzo superiore a quello di acquisto è stata inquadrata dall'amministrazione e dai giudici come operazione speculativa produttiva di reddito diverso.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 5, nel testo vigente all'epoca

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla determinazione della plusvalenza, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il quesito non era collegato adeguatamente ai fatti concreti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una censura specifica e adeguatamente riferita alla fattispecie concreta; il quesito generico formulato dal ricorrente è stato ritenuto inidoneo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi devono essere formulati in modo specifico e collegato ai fatti della controversia: un quesito meramente astratto o generico può comportare l'inammissibilità della censura senza esame del merito.
  • Un appello tributario non è inammissibile per meri difetti formali se consente di comprendere lo svolgimento del processo, la decisione impugnata e le ragioni concrete del gravame.
  • Il giudice tributario può e deve qualificare autonomamente la fattispecie impositiva e individuare la disciplina fiscale applicabile, anche quando le parti discutono su tale qualificazione.
  • Nelle operazioni di stock option, la differenza tra il valore di acquisto e il prezzo di successiva rivendita può essere considerata plusvalenza o reddito diverso secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • L'esimente per obiettiva incertezza normativa non opera automaticamente: deve essere dimostrata con riferimento alla concreta disciplina applicabile e deve essere dedotta mediante argomentazioni specifiche.
  • La soccombenza nel ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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