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Sentenza

Sentenza n. 2082/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 1437/2025, relativa all'emissione della carta docente e all'assegnazione di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'emissione della carta docente e all'assegnazione sulla stessa della somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero. La mancata esecuzione dell'obbligo giudiziale ha quindi giustificato l'attivazione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del titolo, nonché agli adempimenti conformi al dispositivo giudiziale relativi alla carta docente. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere il munus in via obbligatoria e senza compenso aggiuntivo, ritenendosi applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001 la regola dell'assenza di compenso prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della medesima legge. Il TAR ha inoltre precisato le modalità di deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione dell'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dell'inosservanza dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    Il TAR ha applicato analogicamente la regola, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, secondo cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione non percepisce un compenso aggiuntivo, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato impone alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale e l'amministrazione non vi provvede dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
  • In presenza di una condanna giudiziale pecuniaria non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La regola dell'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per le condanne relative all'equa riparazione, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali e trasmettendolo all'indirizzo PEC previsto per il PAT.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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