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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09862/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di mutuo stipulati dalla ricorrente con un istituto di credito, nei quali erano pattuiti interessi corrispettivi e moratori. In primo grado e poi in appello la mutuataria aveva chiesto l'accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi, deducendo l'usurarietà dei tassi applicati e, in subordine, l'erronea indicazione del T.A.E.G., con conseguente domanda di restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando che i tassi concordati, sia corrispettivi sia moratori, erano inferiori alle soglie antiusura vigenti al momento della stipula e che i contratti riportavano l'indicatore sintetico dei costi. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione dell'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva disposto la trattazione cartolare e riservato la causa in decisione, con conseguente asserita compressione del diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l'usurarietà degli interessi; 3) vizio motivazionale per errata interpretazione della domanda e del corrispondente motivo di appello; 4) violazione dell'art. 117 t.u.b. per mancata considerazione della dedotta nullità del contratto derivante dall'erronea indicazione del T.A.E.G.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il decreto presidenziale di fissazione della trattazione cartolare aveva già comunicato alle parti non solo il modello di celebrazione dell'udienza, ma anche che, salvo istanze o esigenze ostative, la causa sarebbe stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; pertanto, la censura non teneva conto di tale peculiare circostanza e non indicava quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato dalla mancata comunicazione dell'ordinanza finale. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li ha ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che i tassi pattuiti erano conformi alle soglie antiusura vigenti al momento della conclusione dei contratti e che non rilevava la c.d. usura sopravvenuta. Quanto al quarto motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specifica indicazione del contenuto del motivo di appello e comunque infondata, precisando che l'erronea indicazione del T.A.E.G. non integra di per sé una maggiore onerosità del finanziamento né rientra nei casi di sostituzione automatica del tasso ex art. 117 t.u.b., trattandosi di indicatore informativo del costo complessivo del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221, quarto comma, d.l. 10 maggio 2020, n. 34

    Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

    La disposizione consente la trattazione cartolare delle udienze civili e, nel caso concreto, è stata applicata con un decreto che ha anche anticipato la riserva in decisione e i termini ex art. 190 c.p.c.

  • art. 134, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata, ma la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 159, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità processuale, senza accoglimento.

  • art. 176, secondo comma, c.p.c.

    La Corte osserva che l'obbligo di comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza non risulta violato, perché il decreto già comunicato rendeva noto il contenuto del successivo provvedimento.

  • art. 190 c.p.c.

    I termini per comparse conclusionali e memorie di replica decorrevano dal giorno dell'udienza cartolare, secondo quanto anticipato nel decreto di fissazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una non corretta individuazione della ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale dedotto è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    La valutazione dell'usurarietà va compiuta con riferimento ai decreti attuativi vigenti al momento della stipula del contratto.

  • art. 117, quarto e quinto comma, t.u.b.

    L'erronea indicazione del T.A.E.G. non determina, di per sé, la nullità della clausola né la sostituzione automatica dei tassi, perché il T.A.E.G. è un indicatore informativo del costo complessivo del finanziamento.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura sul T.A.E.G. è stata dichiarata inammissibile anche per mancata specifica indicazione del contenuto del motivo di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione delle regole sulla comunicazione dei provvedimenti processuali è inammissibile se non considera il contenuto specifico del decreto/ordinanza effettivamente comunicato e non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La doglianza di omessa pronuncia o di vizio motivazionale non può essere accolta se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è necessario misurarsi con il nucleo decisorio posto a base della statuizione.
  • In tema di usura bancaria, la verifica della nullità delle clausole va compiuta con riferimento al momento della stipula e alle soglie vigenti allora; la c.d. usura sopravvenuta non rileva ai fini dell'accertamento della validità originaria del patto.
  • L'erronea indicazione del T.A.E.G. non comporta automaticamente la nullità del contratto di mutuo né la sostituzione legale dei tassi pattuiti, quando il costo effettivo del finanziamento sia comunque ricostruibile dalle singole voci contrattuali; il T.A.E.G. ha funzione informativa del costo complessivo del credito.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi riferiti al contenuto di un motivo di appello richiede la specifica indicazione del relativo passaggio processuale, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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