Ordinanza n. 4320/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- del 26.2.2025 della Sottocommissione esaminatrice n. 18 presso la Corte d'Appello di Napoli relativo al concorso per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024 - indetto con D.M. del 24.7.2024, nella parte in cui è attribuito il voto pari a 12,00 (insufficiente) all'elaborato di diritto penale contenuto nella busta n. 685 riconducibile alla Dott.ssa -OMISSIS- e del conseguente esito di “non ammissione” allo svolgimento delle prove orali comunicato in data 9.4.2025; - nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale che ha attribuito il voto di 12,00 all'elaborato di diritto penale dell'esame di abilitazione forense, con conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato la valutazione insufficiente dell'elaborato di diritto penale e la conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense – sessione 2024. L'ordinanza non riporta in dettaglio i motivi sostanziali di ricorso; rileva che la controversia dipende dall'applicazione dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell'art. 1 della l. n. 18/2024, già oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo TAR in un diverso giudizio, con riferimento al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'art. 46 della legge n. 247/2012 per la sessione 2024.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso né ha disposto immediatamente la sospensione impropria. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per presentare memorie sulla prospettata sospensione del giudizio e, in particolare, sulla possibilità di interloquire nel giudizio costituzionale già instaurato. La decisione sulla sospensione è stata riservata alla scadenza del termine. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025
La disposizione è applicabile anche alla controversia in esame, poiché questa pone una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025
La disposizione di conversione, insieme alla norma del decreto-legge cui si riferisce, rileva nel giudizio perché la questione controversa è analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale.
art. 295 c.p.c.
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
In presenza di una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale, il giudice valuta la sospensione impropria del distinto giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale;
La sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio; deve inoltre essere consentita solo se nessuna parte chiede di poter intervenire o comunque interloquire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione dell’incidente di costituzionalità;
Nel giudizio parallelo la questione di legittimità costituzionale è stata rimessa alla Corte costituzionale, con sospensione del relativo processo; tale rimessione costituisce il presupposto della valutazione sulla sospensione impropria del presente giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Il giudice dispone l'oscuramento delle generalità quando ricorrono i presupposti di legge a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sospensione impropria in senso lato, quando un giudizio verte su una questione analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in un diverso processo, deve essere preceduta dal contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La sospensione impropria in senso lato va disposta solo se nessuna delle parti chiede di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale; il giudice deve pertanto consentire alle parti di esprimersi su tale possibilità prima di decidere.
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