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Ordinanza

Ordinanza n. 546/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sulla denuncia ex art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 e sui successivi solleciti e diffida

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno agito contro il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla denuncia di presunto abuso edilizio presentata mediante PEC il 12 aprile 2024, nonché sui solleciti del 6 maggio 2024 e sulla diffida del 14 maggio 2024. Il giudizio si colloca nell’ambito dell’esecuzione della sentenza n. 690/2024, che aveva determinato l’insediamento di un Commissario ad acta a causa dell’inerzia comunale. Il Commissario ha svolto gli adempimenti assegnati, adottando la sospensione dei lavori, la declaratoria di inefficacia della SCIA e le ordinanze di demolizione della paratia e del fabbricato, depositando infine la relazione conclusiva. Tali atti e la relazione sono stati impugnati dalla controinteressata con autonomo ricorso, poi dichiarato irricevibile/inammissibile. Esaurito l’incarico, il Commissario ha chiesto la liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR prende atto della conclusione dell’incarico commissariale e liquida in favore del Commissario ad acta la somma di euro 6.421,86 per onorari, oltre a euro 634,40 per spese documentate, nonché oneri fiscali, contributivi e ulteriori accessori di legge. La liquidazione è stata determinata considerando il valore indeterminabile della controversia, il tempo impiegato, la completezza degli adempimenti, la complessità delle questioni e l'interazione con gli uffici amministrativi e con il Tribunale. Il pagamento è posto a carico del Comune di Reggio Calabria, poiché la sua inerzia aveva reso necessario l'insediamento del Commissario ad acta. L'ordinanza non definisce nuovamente la domanda contro il silenzio, ma provvede alla liquidazione delle competenze conseguenti all'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    denuncia di opere eseguite in assenza o in difformità dal permesso di costruire

    La norma costituisce il fondamento della denuncia edilizia presentata dai ricorrenti, rispetto alla quale era stata dedotta l'inerzia comunale.

  • artt. 114-117 c.p.a.

    Il ricorso autonomo della controinteressata contro gli atti commissariali è qualificato sostanzialmente come reclamo nell'ambito del giudizio sul silenzio e dell'ottemperanza.

  • artt. 49-57 d.P.R. 115/2002

    Disciplinano la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato; il TAR li applica per determinare il compenso del Commissario ad acta.

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    equipara il Commissario ad acta agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione di onorari, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l'adempimento dell'incarico

    Costituisce il fondamento specifico della liquidazione delle competenze del Commissario ad acta.

  • art. 50 d.P.R. 115/2002

    la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle

    Richiama il criterio tabellare per la determinazione degli onorari degli ausiliari.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È richiamato dal TAR nell'ambito della disciplina applicabile alla liquidazione delle spettanze.

  • artt. 1 e 2 D.M. 30 maggio 2002

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa

    Sono utilizzati come parametri per la liquidazione degli onorari in relazione alla natura amministrativa dell'attività svolta.

  • art. 12 D.M. 30 maggio 2002

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme

    È richiamato quale parametro per le attività tecniche, incluso il rilievo strumentale autorizzato dal Collegio.

Massime di principio

  • Il Commissario ad acta, ai fini della liquidazione di onorari, indennità e spese sostenute per l'incarico, è equiparato agli ausiliari del magistrato ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 115/2002.
  • La liquidazione del compenso del Commissario ad acta deve tenere conto, in relazione ai parametri tabellari applicabili, del valore della controversia, del tempo impiegato, della complessità delle questioni, della completezza degli adempimenti e dell'attività di interlocuzione con l'amministrazione e con il giudice.
  • Le competenze del Commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione la cui inerzia ha reso necessario l'intervento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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