L.R. Puglia 26/2003
Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Puglia introduce un approccio di cautela sugli OGM: vieta coltivazione e allevamento nel territorio regionale, con una limitata eccezione per la ricerca pubblica autorizzata; esclude le aziende che usano OGM da marchi di qualità e contributi regionali; impone divieti e obblighi di informazione nella ristorazione collettiva e nella vendita al dettaglio. Le previsioni sono di carattere generale e non limitate a uno specifico periodo.
Norme regionali pugliesi su coltivazione, allevamento, commercializzazione e ristorazione pubblica in materia di OGM
Norme regionali pugliesi su OGM
La legge per la Regione Puglia disciplina in modo restrittivo coltivazione, allevamento, commercializzazione e somministrazione di organismi geneticamente modificati (OGM), con finalità di tutela delle risorse genetiche, della biodiversità, della qualità delle produzioni agro-alimentari e della sicurezza alimentare.
Finalità e principio di cautela
La Regione dichiara di voler applicare un principio di cautela e attenzione nelle decisioni relative all’uso di OGM e dei prodotti da essi derivati. L’intervento regionale è orientato a:
- prevenire possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente;
- valutare eventuali benefici della coltivazione, dell’allevamento e dell’uso alimentare di tali organismi;
- promuovere ricerca e sperimentazione agricola per mantenere e sviluppare la biodiversità e sistemi agricoli diversificati.
Divieti di coltivazione e allevamento
Nel territorio regionale è vietata la coltivazione di piante geneticamente modificate e l’allevamento di animali geneticamente modificati o comunque OGM, anche a fini sperimentali.
È prevista una sola eccezione per i terreni in uso a enti e organismi pubblici di ricerca scientifica, purché:
- siano adeguatamente attrezzati;
- siano isolati dai campi di coltivazione normale;
- vi sia preventiva autorizzazione dell’Assessorato regionale all’agricoltura.
Marchi di qualità e contributi regionali
Le aziende agricole che utilizzano OGM, direttamente o indirettamente, sono escluse:
- dall’accesso ai marchi di qualità;
- dall’accesso a qualunque contributo finanziario erogato dalla Regione Puglia.
La stessa esclusione si applica alle aziende che utilizzano mangimi contenenti materie prime derivate da piante geneticamente modificate.
Ristorazione collettiva e pubblica
Nelle mense e negli altri servizi di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, negli ospedali, nei luoghi di cura e negli uffici pubblici della Regione, della Provincia, dei Comuni e dei soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti ottenuti da OGM.
I gestori devono inoltre:
- verificare, mediante dichiarazione dell’erogatore del servizio e/o del somministratore, l’assenza di OGM o derivati negli alimenti somministrati;
- garantire che gli alimenti provengano da produzioni segregate prive di OGM;
- pubblicizzare adeguatamente la provenienza degli alimenti somministrati.
Le istituzioni pubbliche che gestiscono tali attività devono prevedere nelle diete giornaliere l’uso di prodotti biologici, tradizionali, a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica, privilegiando le tipicità della Regione Puglia.
Commercializzazione ed etichettatura
Gli esercenti commerciali che operano sul territorio regionale, sia della grande distribuzione sia al dettaglio, devono verificare che i prodotti venduti siano correttamente ეტichettati con l’eventuale presenza di OGM o di prodotti derivati, secondo la normativa dell’Unione europea.
I prodotti contenenti OGM devono essere esposti in modo chiaramente identificabile in contenitori appositi ed esclusivi.
Elenco degli esercizi che vendono solo prodotti senza OGM
I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da OGM o da prodotti derivati devono comunicarlo alla Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno, per essere inseriti in un elenco regionale.
L’elenco:
- è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno;
- è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;
- è trasmesso a tutti i Comuni, che hanno l’obbligo di darne pubblicità.
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