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Legge

L.R. Puglia 27/2003

Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate

Normativa regionaleL.R. Puglia 27/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 27/2003 vieta uso, abbandono, preparazione e detenzione di esche o bocconi velenosi o nocivi, salvo la disciplina della derattizzazione. Prevede registri comunali dei siti derattizzati, vigilanza tramite USL, possibili controlli con guardie zoofile e sanzioni amministrative da 100 a 600 euro, oltre a sequestro e confisca.

Divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate in Puglia

Divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate in Puglia

La legge regionale disciplina, nel territorio della Puglia, il divieto di impiego di esche o bocconi avvelenati o comunque nocivi, con una specifica eccezione per le attività di derattizzazione. Il provvedimento mira alla tutela del patrimonio animalistico e faunistico e introduce obblighi organizzativi, di vigilanza e un sistema sanzionatorio.

Ambito del divieto e definizione di esca

La Regione vieta l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze nocive, salvo quanto previsto per la derattizzazione. Ai fini della legge, per esca o boccone si intende qualsiasi preparazione alimentare contenente sostanze velenose o nocive in quantità tali da provocare lesioni, sofferenze o morte nell’animale che la ingerisce.

Derattizzazione

La legge non incide sulle norme già vigenti in materia di produzione, diffusione e utilizzazione dei prodotti destinati alla derattizzazione, ma disciplina la derattizzazione dei siti d’intesa con gli enti locali. La diffusione e lo spargimento delle sostanze impiegate per tali attività devono essere definiti da un apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Registri comunali dei siti derattizzati

I Comuni devono tenere appositi registri dei siti derattizzati, indicando:

  • i dati identificativi dei siti;
  • le esche utilizzate;
  • la durata del trattamento;
  • gli estremi dei soggetti o delle ditte che hanno eseguito l’intervento di bonifica.

I Comuni trasmettono annualmente alle Province i dati raccolti, ai fini della cartografia e dell’informativa pubblica.

Vigilanza, tutela e controllo

Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sul trattamento delle esche e dei bocconi ammessi nell’ambito della derattizzazione sono attribuite ai Comuni, che le esercitano tramite le USL competenti. Le USL possono avvalersi delle guardie zoofile previste dalla normativa regionale richiamata.

Sanzioni e misure cautelari

La violazione delle disposizioni sui divieti e sulla derattizzazione comporta, salvo ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. È inoltre previsto il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi e la successiva confisca amministrativa secondo la legge n. 689/1981.

Sanzioni aggiuntive per categorie specifiche

La Giunta regionale è chiamata a stabilire ulteriori sanzioni per alcune categorie di soggetti, tra cui:

  • possessori di licenza di caccia;
  • guardie giurate;
  • guardie giurate zoologiche volontarie;
  • conduttori d’area;
  • appartenenti all’associazione richiamata dalla legge regionale n. 12/1995.

Regime temporale e attualità della disciplina

La legge è del 2003 e, per il contenuto fornito, non emerge un termine finale di efficacia. Resta però rilevante soprattutto per la disciplina regionale della derattizzazione e per il quadro sanzionatorio connesso al divieto di esche avvelenate nel territorio pugliese.

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