L.R. Puglia 25/2003
Disposizioni di carattere tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 25/2003 disciplina esenzioni e regole di applicazione della tassa automobilistica regionale: agevolazioni per disabili, tariffa per massa rimorchiabile, effetti della perdita di possesso o del furto, sospensione per cessione a commercianti e tassazione dei veicoli storici. Prevede decorrenze specifiche dal 1° gennaio 2004, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2024 per singole misure.
Disposizioni tributarie su tassa automobilistica regionale
Disposizioni di carattere tributario sulla tassa automobilistica regionale
La legge regionale Puglia n. 25 del 2003 detta una disciplina organica di alcuni profili della tassa automobilistica regionale, intervenendo su esenzioni, tariffe speciali, sospensione dell’obbligo tributario e regime dei veicoli storici. Le misure operano esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e, per alcune fattispecie, decorrono da date diverse rispetto all’entrata in vigore della legge.
Esenzione per i disabili
La legge riconosce l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, limitatamente a un solo veicolo, ai soggetti individuati dalla normativa statale richiamata. L’esenzione può essere trasferita su un altro autoveicolo di proprietà del disabile o del soggetto fiscalmente a carico, mediante apposita istanza alla struttura tributaria regionale competente.
L’agevolazione è estesa anche ai titolari di indennità di accompagnamento, con le medesime modalità e indipendentemente dalla patologia, quando sia stata riconosciuta l’invalidità civile con permanente inabilità lavorativa al 100% e ricorrano le condizioni di non deambulabilità autonoma o di necessità di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana.
Le variazioni che comportano mutamenti nel regime di esenzione devono essere comunicate alla Regione entro 60 giorni dal loro verificarsi. In caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa pari a un quarto della tassa dovuta. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione, la Commissione medica competente deve attestare la sussistenza delle patologie con apposita dicitura sul certificato; restano valide le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della legge, senza necessità di nuova visita.
Tariffa per massa rimorchiabile
Per gli autoveicoli per trasporto cose, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa automobilistica regionale di proprietà è determinata in base alla massa complessiva e ai dati della carta di circolazione. Sono previste tariffe annuali e, in alternativa, per 4 mesi per:
- autoveicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate e inferiore a 18 tonnellate;
- autoveicoli con massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate;
- trattori stradali a 2 assi o a 3 assi.
La tassa non è dovuta per i veicoli di cui ai punti relativi agli autoveicoli per trasporto cose quando sulla carta di circolazione risulta l’annotazione di sospensione al traino.
Perdita di possesso e furto
Chi perde il possesso del veicolo entro il termine di pagamento della tassa non è tenuto al versamento; se il pagamento è già avvenuto, è riconosciuto il diritto al rimborso. L’esenzione e il rimborso sono subordinati all’annotazione presso il PRA competente.
Dal 1° gennaio 2019, in caso di furto debitamente documentato durante la validità della tassa già versata, il contribuente può chiedere:
- il rimborso della quota parte proporzionale ai mesi interi successivi a quello del furto, purché il periodo senza possesso sia di almeno 3 mesi;
- la compensazione su un nuovo veicolo in caso di nuova immatricolazione in sostituzione, con riduzione dell’importo dovuto pari alla quota parte già pagata, sempre con assenza di possesso per almeno 3 mesi.
La compensazione è ammessa solo se la nuova immatricolazione avviene entro 6 mesi dal furto. Se il veicolo rubato viene ritrovato e la relativa annotazione non è ancora eseguita, è dovuta la tassa per l’intero periodo senza sanzioni né interessi. Se il veicolo viene rimesso in circolazione senza annotare la formalità e senza pagare la tassa, si applica una sanzione pari al triplo della tassa, oltre al tributo dovuto. Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Sospensione della tassa per cessione a commercianti
La cessione di veicoli a imprese autorizzate o abilitate al commercio dei veicoli costituisce titolo per sospendere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. La sospensione decorre dal periodo fisso immediatamente successivo alla scadenza della tassa già corrisposta e si estende fino al mese precedente la rivendita.
Dal 1° gennaio 2024, la trascrizione al PRA della cessione assolve integralmente gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa statale richiamata e non è dovuto il relativo diritto fisso. Non costituiscono invece titolo per la sospensione:
- la mera consegna del veicolo con procura speciale per la vendita;
- la sola fattura di vendita al concessionario, se non è stata presentata la formalità di trascrizione del trasferimento.
Veicoli storici
Gli autoveicoli e motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione, sono soggetti alla sola tassa automobilistica regionale, se posti in circolazione su area pubblica, con importi fissi annuali di 30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli.
La stessa disciplina si applica anche:
- ai veicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, dal compimento del ventesimo anno dalla costruzione, purché muniti di certificazione rilasciata dagli enti storici indicati dalla legge;
- ai motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, dal compimento del ventesimo anno dalla costruzione, inseriti nell’elenco FMI dei motoveicoli di particolare interesse storico oppure muniti di certificato rilasciato dalla FMI.
La disciplina non si applica ai veicoli adibiti a uso professionale. Gli organi preposti al controllo su strada verificano l’avvenuto pagamento della tassa di circolazione e trasmettono gli eventuali verbali alla Regione. Il mancato pagamento è sanzionato con la tariffa prevista per la tassa automobilistica di proprietà maggiorata del 30% e comporta la decadenza dal beneficio dell’esenzione fino alla presentazione di una nuova istanza.
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