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Regolamento

R.R. Puglia 17/2003

Regolamento per le Prescrizioni ed il Monitoraggio in materia di Assistenza Sanitaria, in applicazione dell'art. 15 - decies del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni, del c. 4 dell'art. 1 della l. 425/96 e della l. 405/01.(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 17/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Puglia che disciplina, in ambito sanitario, formazione e informazione dei medici, uso del ricettario unico regionale, modalità di prescrizione farmaceutica, specialistica e ospedaliera, limiti quantitativi e controlli sull’appropriatezza. Si applica sul territorio regionale e prevede monitoraggio, segnalazioni e interventi correttivi; il testo non indica un termine finale di efficacia.

Prescrizioni e monitoraggio dell’appropriatezza sanitaria

Regolamento per le prescrizioni e il monitoraggio in materia di assistenza sanitaria

Il regolamento della Regione Puglia definisce linee guida e misure uniformi per l’appropriatezza prescrittiva in ambito sanitario. La disciplina riguarda la formazione del personale, l’uso del ricettario unico regionale, i limiti delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento è adottato come atto di indirizzo e coordinamento per attuare la programmazione regionale in materia di appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Mira a integrare l’assistenza sanitaria sul territorio regionale, in coerenza con il Piano sanitario regionale 2002-2004 e con gli indirizzi regionali richiamati nel testo.

Formazione e informazione del personale sanitario

Le Aziende ospedaliere, gli enti ecclesiastici ospedalieri, gli IRCCS pubblici e privati e le Aziende USL devono curare, anche in forma congiunta, la formazione e l’informazione del personale medico e specialistico dipendente e convenzionato. L’attività deve basarsi su programmi di rilevanza regionale approvati dalla Giunta, con particolare attenzione al corretto utilizzo del ricettario unico regionale.

In materia farmaceutica, le strutture sanitarie devono diffondere indicazioni operative ai medici, anche tramite invio o pubblicazione sui siti internet, con riferimento ai provvedimenti della Commissione unica del farmaco sulle limitazioni alla prescrivibilità a carico del SSR. Le aree farmaceutiche delle Aziende USL e delle strutture ospedaliere partecipano alla definizione e attuazione dei programmi formativi, predispongono materiale informativo e collaborano con le organizzazioni sindacali mediche.

Le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici devono inoltre destinare risorse specifiche alla formazione del personale sanitario.

Ricettario unico regionale e organizzazione prescrittiva

Il regolamento attribuisce un ruolo centrale al ricettario unico regionale. I medici delle unità operative di accettazione e pronto soccorso delle strutture pubbliche e private devono esserne dotati per garantire la prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica e alla dimissione ospedaliera.

Anche i medici dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni, quando effettuano visite specialistiche richieste dal medico curante, devono usare un ricettario unico regionale specificamente contrassegnato per prescrivere indagini specialistiche; tale modulo non può in alcun modo essere usato per prescrizioni farmaceutiche.

Le Aziende ospedaliere, gli enti ed istituti pubblici e privati devono richiedere i ricettari alla Azienda USL territorialmente competente. Prima della distribuzione, devono apporre nel timbro del medico le seguenti informazioni:

  • denominazione dell’istituto o azienda sanitaria;
  • codice dell’istituto;
  • codice identificativo individuale del prescrittore, non essendo sufficiente il solo riferimento all’unità operativa.

Il codice del prescrittore deve essere compatibile con i formati previsti dai tracciati di rilevazione del SISR.

Prescrizioni dei medici di continuità assistenziale

I medici di continuità assistenziale devono essere identificati con modalità analoghe a quelle previste per gli altri prescrittori. La loro attività prescrittiva è limitata alle terapie d’urgenza e alla copertura di un ciclo terapeutico non superiore a 48-72 ore.

Essi non possono trascrivere sul ricettario del SSR prescrizioni effettuate da altri medici. Possono però condividere e trascrivere solo le terapie d’urgenza, che devono essere sempre acquisite agli atti. Le Aziende USL devono diffondere queste disposizioni e garantire un’adeguata informativa agli utenti in ogni sede di guardia medica.

Regole generali di appropriatezza prescrittiva

La prescrizione farmaceutica sul modulario del SSR è normalmente effettuata dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. I medici ospedalieri, universitari e gli specialisti ambulatoriali, quando formulano una proposta di prescrizione indirizzata al medico di assistenza primaria, devono indicare solo il principio attivo e non il nome commerciale del medicinale, nel rispetto delle note CUF.

In caso di dimissione ospedaliera, salvo i casi di urgenza, la trascrizione della terapia sul ricettario unico regionale deve essere richiesta al servizio di accettazione o pronto soccorso.

Alla dimissione o nel referto di consulenza specialistica deve essere indicata l’erogabilità del farmaco secondo le norme CUF. Tutti i medici, dipendenti o convenzionati interni, devono attenersi alle regole sull’appropriatezza prescrittiva; in caso di dubbi, il quesito va posto al direttore di distretto o al direttore sanitario del presidio ospedaliero, sentito il dirigente dell’area farmaceutica.

Prescrizioni di prestazioni specialistiche, diagnostiche e documentazione del quesito

La richiesta di prestazioni specialistiche e diagnostiche da eseguire entro trenta giorni dalla dimissione ospedaliera deve essere compilata direttamente dal medico ospedaliero sul ricettario unico regionale.

Nella visita specialistica ambulatoriale, gli approfondimenti diagnostici necessari per rispondere al quesito del medico curante devono essere prescritti direttamente dallo specialista sul ricettario unico regionale.

Il medico prescrittore deve indicare il motivo della prestazione richiesta o il quesito diagnostico. Se il paziente chiede riservatezza, il quesito può essere riportato su foglio intestato da consegnare al paziente, con annotazione sulla ricetta SSN di “quesito allegato”.

Certificazioni e prescrizioni di ausili, presidi e prodotti dietetici

Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse a prestazioni sanitarie effettuate da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione.

Per presidi, siringhe, prodotti dietetici e altri ausili a carico del SSR, il medico rilascia all’assistito la richiesta su ricettario unico per l’erogazione diretta da parte dell’Azienda USL, anche tramite la rete delle farmacie territoriali pubbliche e private, secondo gli accordi richiamati dal regolamento. La prescrizione non può superare il fabbisogno di un anno; l’erogazione e l’eventuale frazionamento o limitazione sono disposti dall’Azienda secondo la propria organizzazione o in base a specifici indirizzi regionali.

Limiti quantitativi delle prescrizioni

Il regolamento ribadisce alcuni limiti alla prescrizione:

  • per singola ricetta non possono essere prescritte più di due confezioni;
  • per le patologie di cui al D.M. n. 329/1999 e per i soggetti con invalidità riconosciuta al 100% è consentita la prescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
  • la prescrizione non può comunque superare sessanta giorni di terapia;
  • i medicinali pluriprescrivibili previsti dalla legge n. 405/2001 possono essere prescritti fino a sei pezzi per ricetta;
  • i farmaci non a carico del SSR devono essere prescritti su ricettario personale, salvo quanto previsto per gli invalidi di guerra.

Verifica dell’appropriatezza e responsabilità del prescrittore

È compito del medico curante verificare la corrispondenza tra diagnosi e limitazioni prescrittive della CUF. Se emergono incongruenze o prescrizioni non appropriate rispetto al quadro clinico, il medico può modificarle o rifiutare la prescrizione dei farmaci.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni regionali sull’uso appropriato del ricettario unico regionale, gli oneri derivanti dalla non corretta prescrizione sono posti a carico del medico prescrittore dipendente o dello specialista convenzionato interno.

Monitoraggio, osservatorio e flussi informativi

Presso il comitato permanente regionale per la medicina generale e la pediatria di libera scelta è istituito l’Osservatorio regionale sull’appropriatezza prescrittiva, con il compito di verificare la corretta applicazione delle norme del regolamento da parte dei medici prescrittori.

La Regione Puglia mette a disposizione dell’Osservatorio strumenti di segnalazione, come fax e posta elettronica, per raccogliere segnalazioni di cittadini o operatori sanitari su eventuali violazioni.

L’Osservatorio, entro trenta giorni dalla segnalazione, comunica l’inosservanza al direttore generale territorialmente competente. Quest’ultimo, entro ulteriori trenta giorni, adotta i provvedimenti opportuni e ne dà comunicazione all’Osservatorio. Sulla base del monitoraggio effettuato, l’Osservatorio formula proposte di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva da sottoporre all’Assessorato alla sanità.

Natura del provvedimento e disciplina residuale

Il regolamento ha natura regolamentare e di indirizzo nei confronti di tutti i soggetti interessati alla programmazione sanitaria regionale. I principi non espressamente previsti si applicano per analogia, salvo specifiche disposizioni di legge o regolamentari regionali successive o diverse.

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