L.R. Puglia 24/2003
Istituzione della giornata regionale del diversamente abile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia la Giornata regionale del diversamente abile, fissata al 24 maggio di ogni anno, per promuovere la conoscenza dei diritti e dei problemi delle persone con disabilità e favorirne l’integrazione. Prevede un programma di iniziative con il concorso delle autonomie locali e una copertura finanziaria a carico del bilancio regionale, con stanziamento iniziale per il 2003.
Istituzione della Giornata regionale del diversamente abile in Puglia
Istituzione della Giornata regionale del diversamente abile
La legge regionale della Puglia istituisce una giornata dedicata alla promozione dei diritti e della conoscenza dei problemi delle persone diversamente abili, con finalità di piena integrazione sociale. Il provvedimento ha portata esclusivamente regionale e disciplina sia la ricorrenza sia gli strumenti organizzativi e finanziari per le iniziative collegate.
Finalità e promozione dei diritti
La Regione Puglia dichiara come obiettivo generale la diffusione della conoscenza dei diritti e delle esigenze delle persone diversamente abili, al fine di favorirne l’inserimento pieno nella società. La legge prevede anche l’adozione e la diffusione di un inno dedicato ai diversamente abili, individuato nell’allegato alla legge, da promuovere su tutto il territorio regionale.
Data della ricorrenza
La Giornata regionale del diversamente abile è istituita e deve tenersi ogni anno il 24 maggio. La ricorrenza ha quindi cadenza annuale e costituisce il momento istituzionale per le iniziative previste dalla legge.
Programma delle attività e soggetti coinvolti
Il programma delle attività da svolgere nella Giornata è predisposto dalle categorie interessate, con il patrocinio e la partecipazione del sistema delle autonomie locali. La programmazione deve comunque rispettare i limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
La Giunta regionale può inoltre, con propria deliberazione, individuare un organismo pubblico al quale affidare il coordinamento e l’attuazione del programma.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti mediante uno specifico stanziamento nel bilancio regionale, oltre che con il concorso finanziario e con eventuali contributi di:
- Unione europea;
- Stato;
- enti locali;
- organismi pubblici e privati;
- singoli cittadini.
Per l’esercizio 2003 è previsto uno stanziamento di 15.000 euro su un capitolo di nuova istituzione, con corrispondente riduzione di pari importo di un altro capitolo di spesa. Per gli anni successivi la quantificazione della spesa è rimessa alla legge annuale di approvazione del bilancio regionale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le previsioni finanziarie esplicitamente riferite all’esercizio 2003 hanno natura limitata a quell’annualità, mentre la disciplina istitutiva della Giornata conserva carattere generale e ricorrente.
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