Sentenza del 16/11/2016 n. 3127 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - compensazione delle spese - art. 46, d.lgs n. 546/92 - annullamento in autotutela - non consegue necessariamente - richiesta dell'Ufficio - sussiste - obiezione del contribuente - non sussiste - compensazione - può essere disposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Sebbene l’annullamento in autotutela potesse giustificare, secondo la soccombenza virtuale, la condanna dell’Ufficio, la compensazione è stata ritenuta possibile perché richiesta dall’Ufficio e non contestata dal contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria chiedendo l’annullamento dell’atto. Nel corso del giudizio l’Ufficio ha annullato l’atto in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. In base al principio di soccombenza virtuale, l’annullamento avrebbe potuto comportare la condanna dell’Ufficio alle spese, poiché il ritiro dell’atto esprime il riconoscimento dell’infondatezza della pretesa. Tuttavia, l’Ufficio ha chiesto la compensazione delle spese e il contribuente non ha formulato obiezioni.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
Cessazione della materia del contendere
In caso di annullamento dell’atto impugnato e conseguente cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese. La compensazione può essere disposta quando sia richiesta dall’Ufficio e il contribuente non abbia sollevato contestazioni.
Principio di soccombenza virtuale
Quando il giudizio termina senza una decisione sul merito per effetto dell’annullamento dell’atto da parte dell’Amministrazione, il giudice può valutare quale parte sarebbe risultata soccombente. L’annullamento in autotutela normalmente evidenzia l’infondatezza della pretesa e può giustificare la condanna dell’Ufficio alle spese.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto tributario normalmente consente al contribuente di sostenere che l’Ufficio sia virtualmente soccombente e debba pagare le spese.
- La compensazione delle spese non è necessariamente esclusa dall’annullamento dell’atto: può essere disposta se l’Ufficio la richiede e il contribuente non si oppone.
- Il contribuente dovrebbe esprimersi tempestivamente sulla regolazione delle spese, contestando la compensazione se ritiene che l’annullamento dell’atto dimostri la soccombenza dell’Amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere definisce il processo senza una pronuncia sul merito della pretesa, ma non impedisce al giudice di decidere sulle spese.
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