Sentenza del 16/11/2016 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Abaco contestava la parziale riduzione dell'imposta operata dalla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che la superficie imponibile dovesse comprendere l'intera superficie delle vetrofanie e delle insegne, non soltanto quella occupata dalle parole "Gourmet Services". La società contribuente sosteneva invece che le parti colorate delle vetrine servissero esclusivamente a impedire la visione dell'interno del magazzino e non avessero funzione pubblicitaria; invocava inoltre l'esenzione per l'insegna centrale di superficie pari a 1 mq.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Abaco solo parzialmente. Ha ritenuto che, per le due vetrine laterali, il mezzo pubblicitario fosse costituito dall'intera superficie dell'insegna, comprendente colori, forme grafiche e la dicitura aggiuntiva "della Ristorazione Professionale d'Avanguardia", sicché l'imposta doveva essere calcolata sull'intera superficie utilizzabile per la comunicazione pubblicitaria. Ha invece confermato l'esenzione per la vetrina centrale di 1 mq, poiché l'insegna di esercizio, complessivamente considerata, non superava il limite di 5 mq previsto dalla legge. L'avviso è stato quindi annullato soltanto relativamente all'imposta di 16,11 euro riferita alla vetrina centrale. Gourmet Services è stata condannata a rimborsare ad Abaco i due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; il restante terzo è stato compensato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
È soggetta all'imposta la comunicazione pubblicitaria percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico; la duplice funzione della vetrofania, anche schermante, non esclude la tassazione quando essa svolga anche una funzione pubblicitaria.
Art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La base imponibile è riferita al mezzo pubblicitario nel suo complesso e non alla sola superficie occupata dalle singole parole. Tuttavia, non si computano cornici o parti oggettivamente estranee e inidonee alla diffusione del messaggio; l'intera superficie rileva quando colori, forme e ulteriori elementi costituiscono un'estensione della comunicazione pubblicitaria.
Art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Sono esenti dall'imposta [...] i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso [...] purchè [...] non superino [...] la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
Il limite di mezzo metro quadrato riguarda i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine diversi dalle insegne; non si applica alle insegne di esercizio.
Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'insegna di esercizio che identifica la sede dell'attività è esente quando la superficie complessiva non supera 5 mq. Nel caso concreto l'esenzione è stata applicata alla vetrina centrale di 1 mq.
Art. 39, lettera c), Codice della strada
I segnali di indicazione che identificano una determinata impresa o attività possono svolgere anche una funzione pubblicitaria e, se percepibili da luoghi pubblici, possono essere assoggettati all'imposta.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta sulla pubblicità occorre individuare il mezzo pubblicitario complessivo, non limitarsi alla superficie delle singole parole o del logo.
- Le parti non recanti testo possono comunque concorrere alla superficie imponibile se, per colore, forma, dimensioni o collegamento con il messaggio, costituiscono un'estensione della comunicazione pubblicitaria.
- Una superficie può essere esclusa dal calcolo solo quando sia dimostrato che funge da cornice o da elemento autonomo, oggettivamente inidoneo alla diffusione del messaggio.
- La percepibilità da un luogo pubblico è sufficiente per integrare il presupposto dell'imposta; non è necessario che il messaggio sia collocato in un luogo aperto al pubblico o che il mezzo sia utilizzato esclusivamente per pubblicità.
- Le insegne di esercizio seguono una disciplina distinta dagli altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine: l'esenzione opera fino alla superficie complessiva di 5 mq, mentre il limite di 0,5 mq per vetrina riguarda i mezzi diversi dalle insegne.
- In presenza di elementi grafici e scritte riferibili all'attività dell'impresa, la funzione schermante della vetrofania non esclude automaticamente la natura pubblicitaria; prevale una valutazione concreta dell'aspetto complessivo dell'installazione.
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