Sentenza del 16/11/2016 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - agevolazione "prima casa"- quota indivisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato il 10 aprile 2006 un'unità immobiliare usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa" e, prima del decorso di cinque anni, il 26 luglio 2010 aveva donato al figlio una quota indivisa pari alla metà dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la decadenza dall'agevolazione limitatamente alla quota ceduta, chiedendo le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni. La contribuente sosteneva che la donazione non avesse finalità speculative e che, avendo mantenuto la residenza nell'immobile, non dovesse decadere dal beneficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la cessione, anche gratuita, di una quota indivisa dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" entro cinque anni comporta la decadenza dal beneficio limitatamente alla quota ceduta. La permanenza della residenza e l'assenza di intento speculativo non sono rilevanti, poiché la decadenza opera anche per gli atti a titolo gratuito e non dipende dall'esistenza di una plusvalenza. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione fiscale "prima casa" e decadenza per alienazione infraquinquennale
La cessione entro cinque anni dall'acquisto comporta la decadenza dall'agevolazione, salvo le condizioni previste dalla legge.
La Commissione ha interpretato la disciplina nel senso che l'obbligo di mantenimento quinquennale riguarda l'immobile acquistato con il beneficio anche nella sua integrità. Se viene ceduta una quota indivisa, la decadenza opera proporzionalmente sulla quota trasferita, indipendentemente dal fatto che la cessione sia onerosa o gratuita.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 16 febbraio 2006
La risoluzione è stata richiamata come precedente amministrativo relativo alla cessione di una parte dell'immobile agevolato. Pur non riguardando una fattispecie perfettamente identica, conferma la rilevanza della cessione di una porzione o quota dell'immobile ai fini della decadenza dal beneficio.
Massime di principio
- La cessione, vendita o donazione di una quota indivisa dell'immobile acquistato con agevolazione "prima casa" entro cinque anni può comportare la decadenza dal beneficio limitatamente alla quota trasferita.
- La decadenza non richiede un intento speculativo, una plusvalenza o una vendita a titolo oneroso: può operare anche in caso di donazione o altro trasferimento gratuito.
- Il mantenimento della residenza nell'immobile non impedisce necessariamente la decadenza, perché la questione riguarda il rispetto dell'obbligo di conservare la proprietà agevolata per il quinquennio.
- Chi acquista l'intero immobile e successivamente cede una quota entro cinque anni viene considerato, ai fini dell'agevolazione, come se avesse conservato soltanto la quota residua; il beneficio resta quindi riferibile alla parte non ceduta.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data dell'acquisto, la data e la natura dell'atto di trasferimento, la percentuale ceduta e l'eventuale ricorrenza delle specifiche cause legali che escludono la decadenza, come il riacquisto entro i termini previsti.
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