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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 3063 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Riscossione - cartella di pagamento - art. 25, d.P.R. n. 602/73 - vincolo di solidarietà - obbligato e coobbligato - facoltà di scelta - incombe all'agente della riscossione - termini di decadenza - deroga - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La facoltà dell'Agente della riscossione di notificare la cartella al debitore principale oppure al coobbligato non comporta alcuna proroga o deroga ai termini decadenziali. La cartella deve essere notificata al soggetto prescelto entro il termine previsto dalla normativa; una notifica tardiva è inefficace per intervenuta decadenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 in presenza di un vincolo di solidarietà tra debitore iscritto a ruolo e coobbligato. L'Agente della riscossione può scegliere a quale dei soggetti notificare la cartella, privilegiando quello ritenuto più solvibile. Tuttavia, tale facoltà di scelta riguarda esclusivamente il destinatario della notifica e non consente di derogare ai termini previsti dalla legge per la notifica stessa, stabiliti a pena di decadenza.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    La norma consente all'Agente della riscossione di notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato solidale, lasciandogli una facoltà di scelta. Tale facoltà non incide sui termini decadenziali entro i quali la notifica deve essere eseguita.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione solidale, l'Agente della riscossione può scegliere quale obbligato notificare, ma deve rispettare il termine di decadenza previsto dalla legge.
  • La scelta del destinatario più solvibile non costituisce una deroga, una sospensione o una proroga dei termini di notifica.
  • Quando la legge prevede una facoltà alternativa di notifica, il termine decadenziale deve essere verificato con riferimento alla notifica effettivamente eseguita al soggetto prescelto.
  • Una notifica effettuata oltre il termine decadenziale può essere contestata anche se indirizzata a un coobbligato solidale e anche se l'obbligazione sostanziale non è ancora estinta.

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