Sentenza del 16/11/2016 n. 3063 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Riscossione - cartella di pagamento - art. 25, d.P.R. n. 602/73 - vincolo di solidarietà - obbligato e coobbligato - facoltà di scelta - incombe all'agente della riscossione - termini di decadenza - deroga - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa facoltà dell'Agente della riscossione di notificare la cartella al debitore principale oppure al coobbligato non comporta alcuna proroga o deroga ai termini decadenziali. La cartella deve essere notificata al soggetto prescelto entro il termine previsto dalla normativa; una notifica tardiva è inefficace per intervenuta decadenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 in presenza di un vincolo di solidarietà tra debitore iscritto a ruolo e coobbligato. L'Agente della riscossione può scegliere a quale dei soggetti notificare la cartella, privilegiando quello ritenuto più solvibile. Tuttavia, tale facoltà di scelta riguarda esclusivamente il destinatario della notifica e non consente di derogare ai termini previsti dalla legge per la notifica stessa, stabiliti a pena di decadenza.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
La norma consente all'Agente della riscossione di notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato solidale, lasciandogli una facoltà di scelta. Tale facoltà non incide sui termini decadenziali entro i quali la notifica deve essere eseguita.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione solidale, l'Agente della riscossione può scegliere quale obbligato notificare, ma deve rispettare il termine di decadenza previsto dalla legge.
- La scelta del destinatario più solvibile non costituisce una deroga, una sospensione o una proroga dei termini di notifica.
- Quando la legge prevede una facoltà alternativa di notifica, il termine decadenziale deve essere verificato con riferimento alla notifica effettivamente eseguita al soggetto prescelto.
- Una notifica effettuata oltre il termine decadenziale può essere contestata anche se indirizzata a un coobbligato solidale e anche se l'obbligazione sostanziale non è ancora estinta.
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