Sentenza del 16/11/2016 n. 3072 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - avviso di accertamento - cessione immobiliare - cessione d'azienda - plusvalenza patrimoniale - art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/15 - norma di interpretazione autentica - è tale - retroattività - consegue - presunzione basata sul valore dichiarato, accertato o definito - imposta di registro - non è applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato induttivamente una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione di un immobile o di un'azienda, presumendo che il prezzo effettivamente incassato coincidesse con il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La controversia riguardava l'applicabilità di tale presunzione alla determinazione delle imposte sui redditi, alla luce dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. La Corte ha ritenuto che l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 costituisca una norma di interpretazione autentica e, quindi, abbia efficacia retroattiva. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non può accertare induttivamente la plusvalenza realizzata con la cessione di un immobile o di un'azienda basandosi esclusivamente sul valore rilevante ai fini dell'imposta di registro, anche se dichiarato, accertato o definito in via definitiva. È dunque superato il precedente principio secondo cui il valore accertato ai fini del registro poteva presumersi coincidente con il prezzo effettivo, salva prova contraria del contribuente.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 147/2015
La norma esclude che l'esistenza di maggiori corrispettivi ai fini delle imposte sui redditi possa essere presunta sulla base del valore, anche se accertato o definito, dichiarato ai fini dell'imposta di registro.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva. Essa impedisce di determinare automaticamente la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF sulla sola base del valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro.
Imposta di registro
Il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova del maggiore prezzo effettivamente percepito dal cedente e non può fondare automaticamente un accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
Cassazione, sentenze n. 14571/2013, n. 16705/2014, n. 19622/2015 e n. 11543/2016
Le pronunce sono richiamate in relazione al precedente orientamento fondato sulla presunzione di corrispondenza tra il valore accertato ai fini dell'imposta di registro e il prezzo effettivo di cessione, orientamento superato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015.
Massime di principio
- Il valore di un immobile o di un'azienda determinato ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente che il contribuente abbia incassato un prezzo equivalente ai fini IRPEF.
- Per accertare una maggiore plusvalenza l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti sul corrispettivo effettivamente pattuito o percepito; non è sufficiente richiamare il solo valore accertato o definito ai fini del registro.
- L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 opera anche per periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, poiché ha natura di norma di interpretazione autentica.
- La definizione o l'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro non comporta necessariamente un analogo riconoscimento del prezzo ai fini delle imposte sui redditi, trattandosi di presupposti e finalità impositive distinti.
- In situazioni analoghe, un avviso fondato esclusivamente sulla differenza tra il prezzo dichiarato nell'atto e il valore accertato ai fini del registro è contestabile per insufficienza della motivazione e della prova della maggiore plusvalenza.
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