Sentenza del 16/11/2016 n. 3074 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - reddito d'impresa - società - scritture contabili - gravi irregolarità - sussistono - accertamento induttivo - art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 - art. 54, d.P.R. n. 633/72 - consegue. IRES - reddito d'impresa - attività di ristorazione - calcolo induttivo dei ricavi - numero di tovaglioli usati - presunzione - utilizzabilità - è legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato la correttezza e l'attendibilità delle scritture contabili della società, rilevando gravi irregolarità. Per tale ragione ha ricostruito induttivamente i ricavi e il reddito d'impresa, utilizzando anche il numero dei tovaglioli impiegati e risultante dalle ricevute di lavanderia come elemento presuntivo dei servizi di ristorazione effettuati. La società ha contestato la legittimità di tale metodologia.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. In presenza di gravi irregolarità contabili, l'Ufficio può ricorrere all'accertamento induttivo previsto dagli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. È inoltre utilizzabile, per un'impresa di ristorazione, il numero dei tovaglioli risultante dalle ricevute di lavanderia quale parametro presuntivo per ricostruire i ricavi, purché il risultato sia coerente con la capacità teorica di servizio del locale.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando le scritture contabili sono inattendibili o presentano gravi irregolarità, permettendo all'Ufficio di ricostruire il reddito sulla base di presunzioni e dati comunque disponibili.
Art. 54, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina la rettifica dell'IVA dichiarata e consente la ricostruzione induttiva delle operazioni imponibili quando gli elementi contabili risultano incompleti, inesatti o inattendibili.
Massime di principio
- Le gravi irregolarità contabili possono legittimare l'Amministrazione finanziaria a superare il metodo analitico e a determinare induttivamente ricavi, reddito e IVA.
- Nel settore della ristorazione, indicatori materiali come tovaglioli, coperti, consumi o lavaggi possono essere utilizzati come presunzioni per ricostruire i ricavi, purché il collegamento con i servizi effettivamente prestati sia ragionevole.
- La presunzione non può produrre risultati manifestamente incompatibili con la capacità concreta o teorica dell'esercizio, come dimensioni del locale, giorni e orari di apertura, numero di posti e personale disponibile.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'inesistenza o l'inattendibilità del dato presuntivo, oppure provando che il risultato della ricostruzione è incompatibile con la reale organizzazione e operatività dell'attività.
- Una contabilità formalmente esistente non è necessariamente sufficiente: se le irregolarità ne compromettono l'attendibilità sostanziale, l'Ufficio può procedere con una ricostruzione extracontabile.
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