Cassazione Penale, Sentenza n. 16181/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Orlando impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto la sua domanda di riqualificazione del fatto per cui risultava condannato. La difesa sosteneva che la condanna per il reato di cui all'art.416-ter cod. pen. (capo di imputazione n.11, fatti tra aprile e giugno 2017) era stata in realtà pronunciata con applicazione della versione della norma successiva al 2019, che estende la fattispecie alla mera appartenenza degli offerenti; ne deriverebbe una mancanza di base legale al momento del fatto e dunque la rivedibilità del giudicato ovvero, in subordine, l'illegittimità della pena per la parte richiesta (quota di 8 mesi) dovuta a fattispecie non prevista dalla legge al tempo della commissione. In parallelo, il fatto era stato riqualificato in altro procedimento nella fattispecie meno grave di cui all'art.86 dPR n.570/1960. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto però preclusa la riqualificazione in sede esecutiva, anche perché la questione era già stata trattata in sede d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in linea di principio, il giudice dell'esecuzione non può riformare la qualificazione giuridica di un fatto già giudicato; tuttavia ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Mraidi 2015) secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare una sentenza di condanna per abolitio criminis o per assenza di base legale se tale circostanza non è stata rilevata dal giudice della cognizione. Applicando tali principi al caso, la Corte ha rilevato che il capo di imputazione nei confronti di Orlando faceva espressamente riferimento a una pattuizione che implicava il ricorso alle modalità intimidatorie previste dal comma 3 dell'art.416-bis: pertanto la norma applicata era già operativa e coerente con i fatti commessi nel 2017 (periodo in cui la punibilità era ancorata all'uso del potere di intimidazione, ai sensi della legge n.62/2014). Si è trattato, dunque, di una questione di accertamento di fatto e di prova non sindacabile in sede esecutiva. La Corte ha altresì ricordato la presunzione giurisprudenziale dell'impiego del metodo mafioso quando la promessa proviene da affiliati di rango elevato e la consapevolezza del promissario. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.416-ter cod. pen.
Rappresenta la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso; nel caso la condanna si è formata su un capo di imputazione che indicava il ricorso alle modalita' intimidatorie del terzo comma dell'art.416-bis, quindi la norma era applicabile al momento del fatto (2017).
art.416-bis cod. pen., comma 3
Individua le modalita' di intimidazione (metodo mafioso) il cui impiego per procurare voti integra la punibilita' dello scambio; la giurisprudenza presume l'uso del metodo quando la promessa proviene da affiliati di rango elevato.
dPR n.570/1960 art.86
Fattispecie elettorale meno grave (richiesta dalla difesa come riqualificazione); la Corte ha ricordato che la valutazione del fatto e della prova spetta al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione.
legge n.62/2014
Modifico' la disciplina dello scambio elettorale politico-mafioso ancorando la punibilita' al ricorso al potere di intimidazione; tale versione era vigente per i fatti del 2017.
legge n.43/2019
«da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis»
Ha ampliato la fattispecie includendo la mera appartenenza degli offerenti; la Corte ha ritenuto che questa modifica non possa retroagire rispetto a fatti per i quali il capo di imputazione descriveva invece l'impiego del metodo intimidatorio.
artt.1 e 2 cod. pen.; art.25, comma 2 Cost.; art.7 CEDU
Principi del principio di legalita' (nullum crimen, nulla poena sine lege) posti a fondamento della possibilita' di revoca di una condanna in caso di abolitio criminis o mancanza di base legale al momento del fatto.
Sez. Un. sent. Mraidi (2015) Rv 267862
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione puo' revocare una sentenza di condanna nei casi di abolitio criminis o di mancanza di base legale non rilevati dal giudice della cognizione; consente la correzione di errori 'percettivi' della motivazione.
Sez. Un. sent. n.29023/2001 (Avitabile)
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione non puo' sostituirsi al giudice della cognizione per riformare la qualificazione giuridica dei fatti, delineando i limiti delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione.
Sez. Un. (Basile e altri precedenti)
Richiamata per precisare che il giudicato e' intangibile salvo errori macroscopici o assenze di base legale; utile per definire i casi in cui l'esecuzione puo' rimettere in discussione la sentenza.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non puo' riqualificare i fatti gia' giudicati: la qualificazione giuridica e' materia del giudice della cognizione e non rientra nelle attribuzioni esecutive.
- Il giudice dell'esecuzione puo' pero' intervenire e revocare la sentenza solo nei casi di abolitio criminis o di assenza di base legale della condanna non rilevati dal giudice della cognizione (Sez. Un., Mraidi).
- Quando il capo di imputazione descrive l'impiego del metodo intimidatorio (comma 3 dell'art.416-bis), la norma applicata e' quella vigente al momento del fatto; le successive estensioni normative non si applicano retroattivamente se non ricorre la situazione normativa o fattuale.
- Le questioni di prova e gli accertamenti fattuali (ad es. se vi sia stato effettivo impiego del metodo mafioso) non sono sindacabili in sede di esecuzione se hanno gia' formato il giudicato.
- La giurisprudenza ammette una presunzione dell'utilizzo del metodo mafioso quando la promessa proviene da affiliati di rilevante rango e il promissario e' consapevole della loro qualita'; cio' rafforza la base legale della condanna quando il capo di imputazione fa riferimento a tale contesto.
- Per ottenere la rideterminazione o la cancellazione di parte della pena in sede di esecuzione per "pena illegale", occorre dimostrare concretamente che al momento della commissione del fatto non esisteva alcuna norma incriminatrice che poteva essere applicata.
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