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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte dirette per un anno d'imposta e IVA per un altro anno, deducendo in origine l'inesistenza della cartella e della sua notificazione, oltre ad altri vizi formali. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia/extrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello si fosse pronunciato su una questione diversa da quella devoluta, cioè sul formato della firma digitale e del file allegato invece che sulla dedotta illeggibilità del documento informatico; 2) omesso esame, sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., della illeggibilità del file allegato alla cartella per errore informatico; 3) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo, secondo la sua prospettazione, all'inapplicabilità della rettifica da studi di settore a una cooperativa a mutualità prevalente, ma in realtà collegato a dedotte carenze di sottoscrizione del ruolo e di motivazione sugli interessi; 4) violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, contestando la legittimazione processuale dell'Agente della riscossione e ritenendo inconferente il richiamo alla giurisprudenza sulle difese sottoscritte da avvocati del libero foro.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la questione dell'illeggibilità del documento fosse stata comunque affrontata nei gradi di merito e, in ogni caso, che spettasse alla contribuente provare l'illeggibilità dell'allegato PEC, prova non fornita; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione della cd. doppia conforme e per la non decisività del fatto dedotto. Sul terzo motivo ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la questione era stata considerata in appello e che, comunque, era generica quanto alla pretesa carenza di sottoscrizione del ruolo e infondata quanto alla motivazione sugli interessi, poiché la cartella seguiva atti impositivi già determinativi del debito. Sul quarto motivo ha affermato che la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte di un dipendente dell'Agente della riscossione munito di procura speciale non integra vizio, essendo sufficiente, a maggior ragione, rispetto al principio elaborato per la mera firma "per il dirigente". La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia o extrapetizione è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva comunque affrontato la questione, almeno implicitamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta comunque considerata e disattesa dal giudice di appello; se il motivo di censura riguarda il rigetto immotivato, va dedotto un vizio diverso da quello di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è ammissibile in presenza di doppia conforme, ove applicabile ratione temporis, e comunque non riguarda fatti non decisivi.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La cd. doppia conforme preclude il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui medesimi fatti già valutati in entrambi i gradi di merito.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Il ruolo è atto distinto dalla cartella di pagamento e non è allegato alla stessa; la cartella ne riproduce il contenuto.

  • art. 7 L. 212/2000

    La cartella è sufficientemente motivata, quanto agli interessi, se segue un atto che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi.

  • art. 3 L. 241/1990

    L'obbligo motivazionale della cartella sugli interessi è soddisfatto nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità quando il debito principale e gli accessori siano già stati determinati in precedenza.

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    L'ufficio/Agente può considerarsi ritualmente costituito se l'atto difensivo è sottoscritto da un soggetto legittimato o comunque da un dipendente munito di procura, restando salva la specifica contestazione dei poteri di rappresentanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando si contesta la notificazione di una cartella via PEC per illeggibilità dell'allegato, il destinatario che abbia ricevuto il messaggio deve allegare e provare in concreto l'illeggibilità del file, non essendo sufficiente la mera allegazione del vizio.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, anche implicitamente; se si contesta la motivazione del rigetto, il vizio da dedurre è diverso.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la doppia conforme e, in ogni caso, non può riguardare fatti non decisivi per la decisione.
  • La cartella di pagamento che segua un precedente atto impositivo già determinativo del debito e degli interessi può limitarsi a indicare gli ulteriori accessori maturati, senza dover rinnovare integralmente la base normativa e il calcolo degli interessi.
  • In tema di rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione, la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte di un dipendente munito di procura speciale non determina invalidità della costituzione, specie se non è contestata la provenienza interna dell'atto e i poteri del sottoscrittore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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