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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/798

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/798 della Commissione, del 7 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche per l’onboarding a distanza degli utenti nei portafogli europei di identità digitale tramite mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia significativo unitamente a ulteriori procedure di onboarding a distanza la cui combinazione soddisfa i requisiti del livello di garanzia elevato

Normativa europea32026R0798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche per l’onboarding a distanza degli utenti nei portafogli europei di identità digitale. L’obiettivo è armonizzare, in tutti gli Stati membri, i processi di verifica dell’identità e di collegamento dei dati di identificazione personale al portafoglio e al dispositivo dell’utente, garantendo un elevato livello di fiducia e sicurezza. L’allegato individua lo standard ETSI applicabile e i relativi adeguamenti, con particolare attenzione alla gestione del rischio, alla protezione dei dati, alla validazione dei documenti d’identità e ai casi d’uso per il rafforzamento del livello di controllo dell’identità.

Norme di riferimento e specifiche tecniche per l'onboarding a distanza degli utenti nei portafogli europei di identità digitale tramite eID a livello di garanzia significativo, con ulteriori procedure che insieme soddisfano il livello di garanzia elevato.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, ai fornitori di dati di identificazione personale e, ove rilevante, ai prestatori di servizi di controllo dell'identità (IPSP) coinvolti nell'onboarding degli utenti nei portafogli europei di identità digitale. Riguarda i processi di onboarding a distanza basati su mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia significativo, nonché le procedure aggiuntive di controllo dell'identità che, combinate, devono soddisfare i requisiti del livello di garanzia elevato. In caso di uso di eID non notificati alla Commissione, il relativo livello di garanzia deve essere confermato da un organismo di valutazione della conformità accreditato o equivalente. Le disposizioni si applicano nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR, regolamento (UE) 2016/679; regolamento (UE) 2018/1725, se del caso; direttiva 2002/58/CE).

Norme di riferimento e specifiche per l’onboarding a distanza nei portafogli europei di identità digitale

Il regolamento di esecuzione completa il quadro eIDAS, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, disciplinando le regole tecniche e procedurali per l’onboarding a distanza degli utenti nei portafogli europei di identità digitale. Il legislatore europeo mira a garantire un processo armonizzato, sicuro e affidabile per l’associazione dell’identità dell’utente al portafoglio e al dispositivo nel quale è installata l’unità di portafoglio.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull’articolo 5 bis, paragrafo 24, del regolamento (UE) n. 910/2014. I considerando evidenziano che l’onboarding è un passaggio cruciale per la verifica dell’identità e che le norme di riferimento devono riflettere pratiche consolidate, adattate però a requisiti di sicurezza e affidabilità adeguati al contesto dei portafogli europei di identità digitale.

La Commissione richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502, osservando che, se un mezzo di identificazione elettronica è già rilasciato a livello di garanzia elevato, non è necessario ripetere i controlli di identità. Il regolamento precisa anche che il quadro sarà oggetto di riesame e, se necessario, di aggiornamento alla luce delle evoluzioni tecnologiche e delle migliori pratiche di mercato.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni rilevano per gli Stati membri, per i fornitori di dati di identificazione personale e, quando il controllo dell’identità è affidato a terzi, per i prestatori di servizi di controllo dell’identità (IPSP). L’oggetto è il processo di onboarding a distanza nei portafogli europei di identità digitale, sia quando avviene tramite eID conformi al livello di garanzia significativo, sia quando richiede ulteriori procedure che, combinate, devono soddisfare i requisiti del livello di garanzia elevato.

Se vengono impiegati mezzi di identificazione elettronica non notificati alla Commissione, il relativo livello di garanzia deve essere confermato da un organismo di valutazione della conformità accreditato, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo equivalente, e deve risultare la validità dei risultati della precedente procedura di rilascio.

Standard tecnico di riferimento

La conformità è valutata rispetto all’ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02), limitatamente ai punti elencati nella sezione 1 dell’allegato e con gli adeguamenti indicati nella sezione 2. Tra i punti applicabili figurano la valutazione del rischio operativo, le politiche e le prassi, la gestione del servizio di identity proofing, i requisiti del servizio, i casi d’uso per il controllo assistito e non assistito, il controllo mediante eID e il rafforzamento dell’identità tramite procedure aggiuntive.

Gestione del rischio, governance e continuità operativa

L’allegato impone requisiti in tema di valutazione del rischio operativo, gestione del servizio e continuità operativa. È richiesto che la dichiarazione sulle pratiche del servizio indichi i casi d’uso per i quali è dichiarata la conformità al documento; quando il controllo dell’identità è svolto direttamente dal fornitore di dati di identificazione personale, tale dichiarazione può ricomprendere anche le informazioni sul controllo dell’identità e non è necessaria una dichiarazione separata.

Sono inoltre disciplinati la gestione di vulnerabilità e incidenti, la raccolta delle prove, la gestione delle crisi e i piani di cessazione. In caso di soggetti diversi, IPSP e fornitore di dati di identificazione personale possono coordinarsi o assistersi reciprocamente nella predisposizione dei piani di terminazione.

Protezione dell’utente e rimedi in caso di esito negativo

Se il processo di controllo dell’identità a distanza viene interrotto o non va a buon fine, l’IPSP deve garantire all’interessato spiegazioni adeguate e strumenti di ricorso, con particolare attenzione ai casi non assistiti. Le informazioni fornite devono consentire all’utente di contribuire alla rapida risoluzione del problema e, se del caso, di esercitare diritti nei confronti del titolare del trattamento, come il diritto di rettifica o la contestazione della decisione.

Protezione dei dati personali

Il regolamento si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, del regolamento (UE) 2018/1725 e della direttiva 2002/58/CE. L’allegato impone espressamente misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi dell’articolo 25 del GDPR, soprattutto quando sono trattati dati biometrici.

Le misure devono limitare la raccolta dei dati a quanto strettamente necessario per il trattamento biometrico e per gli ulteriori dati personali necessari a collegare i dati di identificazione personale dell’utente al portafoglio e al dispositivo. Sono menzionati, a titolo esemplificativo, controlli crittografici e misure tecniche e organizzative a tutela della riservatezza.

Controllo dei documenti, validazione e conferma da organismi terzi

Il processo di identity proofing deve verificare che le prove siano valide al momento del controllo. Per la validazione di documenti d’identità fisici, il riferimento facciale deve essere acquisito tramite comunicazione in prossimità (NFC) e il processo deve svolgere autenticazione passiva o attiva del chip del documento.

Per talune misure tecniche, l’efficacia deve essere confermata da un organismo di valutazione della conformità accreditato o equivalente. Inoltre, quando si fa affidamento su eID come evidenza del controllo, l’allegato specifica condizioni ulteriori, tra cui il livello di garanzia minimo richiesto e la possibile necessità di certificazione formale basata su una verifica di conformità.

Casi d’uso per il LoIP esteso e rafforzamento dell’identità

Per la conformità al documento, un processo di identity proofing deve rispettare il caso d’uso del LoIP esteso. Il passaggio dal LoIP di base al LoIP esteso può avvenire tramite un controllo completo dell’identità mediante documento oppure mediante l’uso di un’immagine facciale di riferimento precedentemente acquisita.

In quest’ultimo caso, il processo utilizzato per acquisire l’immagine facciale e collegare i relativi attributi di identità deve già soddisfare i requisiti del LoIP esteso oppure essere stato sottoposto a valutazione tra pari o certificato per il livello di garanzia elevato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Il controllo aggiuntivo per rafforzare l’affidabilità dell’identità si applica solo a eID non rilasciati sulla base di un confronto automatizzato tra immagini facciali nella fase iniziale di emissione.

Processi automatizzati e soglie di errore

Nei processi di controllo dell’identità completamente automatizzati, l’IPSP deve stabilire valori target per falsi positivi e falsi negativi. Tali valori devono derivare da un’analisi del rischio e da una procedura di intelligence sulle minacce, utilizzando la metodologia ENISA richiamata o una metodologia equivalente.

I valori target devono essere mantenuti in modo coerente e non possono essere superiori a quelli previsti per eventuali casi d’uso ibridi. La previsione mira a garantire un livello controllato di affidabilità nei processi automatizzati, particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell’accuratezza dell’identificazione.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento dà attuazione all’articolo 5 bis, paragrafo 24, del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), fissando nell’allegato le norme di riferimento e le specifiche applicabili all’onboarding a distanza nei portafogli europei di identità digitale.

Finalità armonizzatrice e requisiti di sicurezza

Le specifiche sono adottate per promuovere un approccio armonizzato negli Stati membri, con elevato livello di fiducia e sicurezza. Le norme devono rispecchiare pratiche consolidate e includere requisiti idonei a garantire la sicurezza e l’affidabilità dell’onboarding.

Uso di eID a livello di garanzia elevato e casi di eID non notificati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 è richiamato per affermare che, quando un eID è già rilasciato a livello di garanzia elevato, non è necessario ripetere i controlli di identità. Se si utilizza un mezzo di identificazione elettronica non notificato alla Commissione, il livello di garanzia deve essere attestato da un organismo di valutazione della conformità accreditato o equivalente e deve risultare ancora valido il precedente esito della procedura di rilascio.

Standard tecnico applicabile e adeguamenti

La conformità è valutata rispetto allo standard ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02), con applicazione dei punti elencati nella sezione 1 dell’allegato e degli adeguamenti della sezione 2.

Gestione del rischio, governance e continuità operativa

Sono richiesti requisiti sulla valutazione del rischio operativo, la dichiarazione sulle pratiche del servizio di controllo dell’identità, la gestione di vulnerabilità e incidenti, la raccolta e conservazione delle prove, la continuità operativa e i piani di cessazione. In più punti l’allegato coordina gli obblighi tra IPSP e fornitore di dati di identificazione personale, anche mediante cooperazione nella comunicazione alle autorità di vigilanza.

Interruzione del processo e tutela dell’utente

Se il controllo dell’identità a distanza viene interrotto o fallisce, l’IPSP deve assicurare spiegazioni sufficienti e mezzi di ricorso, in particolare nel caso di controllo non assistito, così da consentire all’interessato di risolvere il problema e, se necessario, esercitare diritti come la rettifica o la contestazione della decisione.

Protezione dei dati by design e by default

Durante l’onboarding devono essere adottate misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679, soprattutto per il trattamento di dati biometrici. Le misure devono limitare la raccolta al minimo necessario e possono includere controlli crittografici e misure tecniche e organizzative a tutela della riservatezza.

Verifica dei documenti e delle prove

Il processo di controllo dell’identità deve verificare che le prove siano valide al momento del controllo. Per la validazione di documenti d’identità fisici, l’allegato richiede l’acquisizione dell’immagine facciale di riferimento tramite NFC e l’autenticazione passiva o attiva del chip del documento; inoltre, l’efficacia di alcune misure deve essere confermata da un organismo di valutazione della conformità accreditato o equivalente.

Requisiti per il LoIP esteso e rafforzamento dell’identità

Per essere conforme, un processo deve rispettare il caso d’uso del LoIP esteso. Il rafforzamento dal LoIP di base al LoIP esteso può avvenire tramite controllo completo dell’identità con documento o mediante utilizzo di un’immagine facciale di riferimento precedentemente acquisita, purché il processo soddisfi i requisiti previsti o sia stato valutato tra pari/certificato per il livello di garanzia elevato. Il rafforzamento aggiuntivo si applica solo a eID non rilasciati con confronto automatizzato tra immagini facciali nella fase iniziale di rilascio.

Processi completamente automatizzati e metriche di rischio

Nei processi completamente automatizzati, l’IPSP deve fissare valori target per falsi positivi (FAR) e falsi negativi (FAS) sulla base di un’analisi del rischio e di una procedura di intelligence sulle minacce, secondo la metodologia ENISA indicata o una equivalente. I valori target devono essere coerenti nel tempo e non superiori a quelli previsti per eventuali casi d’uso ibridi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieidentificazione elettronicaservizi fiduciariprotezione dei daticybersecuritymercato interno

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