Regolamento (UE) 2026/771
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/771 della Commissione, del 7 aprile 2026, che stabilisce le misure necessarie per l’istituzione e il funzionamento del comitato dello spazio europeo dei dati sanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce l’assetto operativo del comitato EHDS, organismo centrale di governance dello spazio europeo dei dati sanitari istituito dal regolamento (UE) 2025/327. Le norme riguardano composizione, copresidenza, processo decisionale, piano di lavoro biennale, cooperazione con altri organismi, rimborso spese, segreto professionale, accesso ai documenti e trasparenza. Il testo mira a garantire un’attuazione coerente e graduale dell’EHDS, in coordinamento con la rete eHealth fino alla sua cessazione nel 2031.
Stabilisce le norme necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento del comitato dello spazio europeo dei dati sanitari (comitato EHDS).
Ambito di applicazione
Si applica al comitato EHDS istituito dal regolamento (UE) 2025/327, ai suoi membri designati dagli Stati membri e dalla Commissione, nonché agli esperti invitati e agli osservatori che partecipano alle sue attività. Disciplina la governance interna, le modalità decisionali, la cooperazione con altri organismi collegati all’EHDS, il regime di riservatezza, l’accesso ai documenti e gli obblighi di trasparenza. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/771 della Commissione
Il regolamento definisce il quadro organizzativo e procedurale del comitato dello spazio europeo dei dati sanitari (comitato EHDS), istituito dal regolamento (UE) 2025/327. La disciplina mira a rendere operativo il nuovo organismo di governance, assicurando coerenza applicativa, continuità con la rete eHealth e un passaggio graduale al nuovo assetto europeo per i dati sanitari.
Contesto e funzione del comitato EHDS
Secondo i considerando, il comitato EHDS è concepito come forum di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, nonché come strumento per promuovere un’applicazione coerente del regolamento (UE) 2025/327. Il testo sottolinea il carattere transitorio e di raccordo con la rete eHealth, che continuerà a operare fino al 26 marzo 2031; nel frattempo, il comitato EHDS dovrà cooperare con tale rete e con il gruppo di esperti degli Stati membri sull’eHealth, subentrando progressivamente sulle materie che inizieranno ad applicarsi nell’ambito dell’EHDS.
Ambito delle attività del comitato
L’articolo 2 individua le principali modalità di azione del comitato. Esso può elaborare contributi scritti relativi a specifiche tecniche e ad altre questioni pertinenti, anche in forma di guide all’attuazione, per sostenere l’accesso e lo scambio dei dati sanitari elettronici. Può inoltre adottare contributi scritti e orientamenti non vincolanti per agevolare l’attuazione del regolamento (UE) 2025/327, individuare sfide comuni e proporre risposte coordinate, tabelle di marcia e strategie di comunicazione per gli Stati membri.
Il comitato può anche promuovere scambi tematici con membri, Commissione, organismi, agenzie e autorità competenti invitati alle riunioni, mediante seminari, apprendimento tra pari e assistenza reciproca sulle migliori pratiche, sugli strumenti tecnologici e sulle lezioni tratte dall’attuazione dell’EHDS. Ogni due anni deve adottare un piano di lavoro, che può essere adattato al mutare delle circostanze; inoltre, coopera con i gruppi direttivi istituiti dall’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/327, per garantire la coerenza delle rispettive attività. La Commissione fornisce strumenti di collaborazione sicuri a supporto delle attività del comitato.
Composizione, designazione e copresidenza
L’articolo 3 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i nomi dei propri rappresentanti nel comitato e delle autorità di appartenenza, nonché ogni successiva modifica senza indebito ritardo. L’articolo 4 stabilisce che il rappresentante della Commissione è designato dalla direttrice generale della DG Salute e sicurezza alimentare.
L’articolo 5 disciplina la copresidenza: il comitato è copresieduto dal rappresentante della Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto a maggioranza assoluta tra tutti gli Stati membri, con mandato di due anni. Se il copresidente designato dagli Stati membri non è più disponibile, il comitato elegge un nuovo copresidente nazionale.
Processo decisionale
L’articolo 6 privilegia l’adozione per consenso di posizioni, contributi scritti, pareri, raccomandazioni e relazioni. Se il consenso non è possibile, la votazione avviene su richiesta di un membro o di un copresidente. In tal caso, l’esito è determinato a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti al momento della votazione; ciascuno Stato membro dispone di un voto. Gli Stati membri assenti possono delegare il proprio voto a un altro Stato membro. Il rappresentante della Commissione non ha diritto di voto.
Spese, segreto professionale e documentazione riservata
Ai sensi dell’articolo 7, i membri del comitato non ricevono remunerazione per la partecipazione alle attività, ma la Commissione rimborsa le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti degli stanziamenti disponibili e secondo la disciplina applicabile.
L’articolo 8 estende a membri, esperti invitati e osservatori l’obbligo del segreto professionale, richiamando anche le norme di sicurezza della Commissione in materia di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate UE. In caso di mancato rispetto, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate.
Accesso ai documenti e trasparenza
L’articolo 9 assoggetta le richieste di accesso ai documenti del comitato al regolamento (CE) n. 1049/2001. La decisione sulle richieste spetta alla Commissione, secondo la decisione (UE) 2024/3080; se la richiesta è rivolta a uno Stato membro, si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
L’articolo 10 rafforza la trasparenza imponendo la pubblicazione, su un sito web dedicato, dei nominativi delle autorità di appartenenza dei membri, del regolamento interno, del codice di condotta, delle date delle riunioni, degli ordini del giorno, dei verbali, dei contributi scritti approvati, degli orientamenti e delle relazioni di attività. L’accesso al sito deve essere libero, senza registrazione; i documenti preparatori devono essere pubblicati in anticipo rispetto alle riunioni e i verbali e i documenti adottati tempestivamente dopo le riunioni. La pubblicazione può essere esclusa quando la divulgazione arrechi pregiudizio a interessi pubblici o privati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Entrata in vigore e coordinamento con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nei considerando si richiama inoltre la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e la coerenza con altri consessi pertinenti, tra cui la comunità di pratica degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari, il comitato per un’Europa interoperabile e il consiglio per l’IA.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le norme necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento del comitato EHDS, in attuazione dell’articolo 92, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2025/327.
Attività del comitato EHDS
L’articolo 2 consente al comitato di redigere contributi scritti su specifiche tecniche e altre questioni rilevanti, anche sotto forma di guide all’attuazione; di formulare contributi scritti e orientamenti non vincolanti per sostenere l’attuazione del regolamento (UE) 2025/327; di facilitare scambi tematici, seminari, apprendimento tra pari e assistenza reciproca sulle migliori pratiche. Ogni due anni il comitato adotta un piano di lavoro, adattabile al mutare delle circostanze; coopera con i gruppi direttivi di cui all’articolo 95, paragrafo 1, e la Commissione fornisce strumenti di collaborazione sicuri.
Composizione e designazione dei membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di notificare per iscritto alla Commissione i nomi dei propri rappresentanti e le autorità di appartenenza, nonché ogni modifica senza indebito ritardo. L’articolo 4 prevede che il rappresentante della Commissione sia designato dalla direttrice generale della DG Salute e sicurezza alimentare.
Copresidenza
L’articolo 5 stabilisce che il comitato è copresieduto dal rappresentante della Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto a maggioranza assoluta tra tutti gli Stati membri per un mandato di due anni. Se il copresidente nazionale non è più disponibile, il comitato elegge un nuovo copresidente.
Processo decisionale
L’articolo 6 privilegia l’adozione per consenso di posizioni, contributi scritti, pareri, raccomandazioni e relazioni. In mancanza di consenso, la votazione avviene su richiesta di un membro o di un copresidente e l’esito è deciso a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti; ogni Stato membro dispone di un voto e gli assenti possono delegarlo ad altro Stato membro. Il rappresentante della Commissione non ha diritto di voto.
Spese e rimborsi
L’articolo 7 esclude ogni remunerazione dei membri per la partecipazione alle attività del comitato, ma prevede il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nei limiti degli stanziamenti disponibili e secondo le disposizioni applicabili della Commissione.
Segreto professionale e informazioni classificate
L’articolo 8 assoggetta membri, esperti invitati e osservatori al segreto professionale e alle norme di sicurezza della Commissione sulle informazioni sensibili non classificate e classificate UE, richiamando le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444. In caso di violazione, la Commissione può adottare misure appropriate.
Accesso ai documenti
L’articolo 9 rinvia al regolamento (CE) n. 1049/2001 per le richieste di accesso ai documenti del comitato EHDS; la competenza decisionale spetta alla Commissione, secondo la decisione (UE) 2024/3080. Se la richiesta è rivolta a uno Stato membro, si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
L’articolo 10 impone alla Commissione di pubblicare su un sito web dedicato i nominativi delle autorità di appartenenza dei membri, il regolamento interno, il codice di condotta, le date delle riunioni, gli ordini del giorno, i verbali, i contributi scritti approvati, gli orientamenti e le relazioni di attività. Il sito è accessibile senza registrazione; i documenti di riferimento devono essere pubblicati in anticipo e i verbali tempestivamente dopo le riunioni. La pubblicazione può essere omessa se la divulgazione pregiudica interessi pubblici o privati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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