Regolamento (UE) 2026/830
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/830 della Commissione, del 7 aprile 2026, recante 356esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/830 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica dà attuazione alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 30 marzo 2026, che ha aggiunto una nuova voce all’elenco internazionale. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’inserimento di una nuova persona designata collegata all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e operatori che, nell’Unione europea, devono rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche designate, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione. Non introduce deroghe o esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/830 della Commissione
Il regolamento attua un aggiornamento mirato delle misure restrittive UE contro persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, intervenendo sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 marzo 2026, che ha aggiunto una nuova designazione all’elenco internazionale.
Contesto e finalità
Il regolamento base n. 881/2002 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, gruppi ed entità inseriti nell’allegato I. Il presente atto di esecuzione si limita a rendere operativo nell’ordinamento dell’Unione l’aggiornamento dell’elenco, così da garantire l’efficacia immediata delle misure restrittive.
Ambito della modifica
L’unica modifica normativa sostanziale consiste nell’inserimento, nell’elenco delle persone fisiche, di Hamidah Nabagala. La voce riporta i dati identificativi essenziali: nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, passaporto, indirizzo e ulteriori informazioni rilevanti ai fini sanzionatori, tra cui il suo presunto ruolo di mediatrice nei canali di finanziamento dell’ISIL in Africa centrale.
Base giuridica e raccordo con le fonti ONU
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il provvedimento recepisce l’azione del comitato per le sanzioni istituito in ambito ONU, assicurando l’allineamento tra l’elenco europeo e quello delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per gli operatori soggetti alla disciplina sanzionatoria, l’effetto pratico è l’immediata necessità di considerare la nuova designazione ai fini dei controlli su fondi, pagamenti, disponibilità economiche e relazioni commerciali rilevanti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’inserimento di una nuova persona fisica nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Nuova designazione: Hamidah Nabagala
Nell’allegato I, elenco "Persone fisiche", viene aggiunta la voce relativa a Hamidah Nabagala, con nome in grafia originale, alias indicati, data e luogo di nascita, cittadinanza ugandese, numero di passaporto, indirizzo in Repubblica democratica del Congo e ulteriori informazioni operative sul suo ruolo nei canali di finanziamento dell’ISIL in Africa centrale. È indicata anche la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 30 marzo 2026.
Base normativa e collegamento con le decisioni ONU
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1. Il considerando richiama la decisione del 30 marzo 2026 del comitato per le sanzioni istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) del Consiglio di sicurezza ONU.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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