Regolamento (UE) 2026/785
Regolamento delegato (UE) 2026/785 della Commissione, del 7 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di conservazione già previsto per alcune zone marine protette del Mare del Nord, estendendo e precisando misure specifiche per il sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat. Introduce nuovi divieti e restrizioni su attrezzi da pesca, pesca con reti, palangari e cogolli, nonché regole sul transito dei pescherecci e sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione. Sono inoltre previste verifiche annuali sui dati relativi alle catture accidentali di focena e una valutazione da presentare entro il 31 dicembre 2027.
Modifica le misure di conservazione nel sito marino Nordvästra Skånes havsområde (Kattegat), integrando e aggiornando divieti, autorizzazioni e aree di restrizione della pesca nel regolamento delegato (UE) 2017/118.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nelle acque interessate dal sito Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360), nel Kattegat, e più in generale alle zone e sottoregioni individuate negli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118, come modificati. Riguarda i pescherecci, la pesca commerciale e la pesca ricreativa, con specifiche restrizioni per determinati attrezzi da pesca, transito delle unità e uso di dispositivi acustici di dissuasione. Le misure sono applicabili in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; operano inoltre in coordinamento con le autorità svedesi per eventuali autorizzazioni commerciali nella zona 1(17).
Modifica delle misure di conservazione per Nordvästra Skånes havsområde
Il regolamento delegato (UE) 2026/785 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per rafforzare la tutela dell’ambiente marino nel sito Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360), nel Kattegat. L’intervento si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e si fonda sugli obblighi di conservazione derivanti dalla direttiva Habitat, dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la possibilità, per gli Stati membri, di adottare misure di conservazione della pesca nelle proprie acque per rispettare gli obblighi ambientali dell’Unione. In questo caso, la misura nasce da una raccomandazione comune presentata dalla Svezia con Danimarca, Germania e altri Stati membri del Mare del Nord, finalizzata a ridurre il rischio di catture accidentali di focena. La Commissione considera le nuove restrizioni coerenti con l’obiettivo dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, cioè ridurre le catture indesiderate e minimizzare l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.
Ambito territoriale e soggetti interessati
Le misure riguardano le attività di pesca nelle nuove zone delimitate negli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118, in particolare:
- zona 1(16), definita come zona di restrizione della pesca - Nord;
- zona 1(17), definita come zona di restrizione della pesca - Sud;
- zona 2(29), definita come zona di divieto di pesca.
Sono interessati i pescherecci, gli operatori della pesca commerciale e della pesca ricreativa, nonché gli Stati membri interessati ai fini del riesame dei dati sulle catture accidentali e delle eventuali successive modifiche delle misure.
Divieti sugli attrezzi e sulle attività di pesca
Il regolamento sostituisce parti dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/118 e amplia i divieti su diversi attrezzi. Nelle zone da 1(1) a 1(17), con alcune esclusioni per zone di controllo, sono vietati attrezzi trainati e altre attrezzature quali reti a strascico, sfogliare, reti a divergenti, reti da traino per scampi e gamberetti, sciabiche e strumenti analoghi. Nelle zone da 1(10) a 1(17), sempre salvo le zone di controllo, sono vietate anche le draghe tirate da natanti e le draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti.
Per le zone 2, il regolamento conferma il divieto di operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29).
Regole specifiche per reti da imbrocco, palangari e cogolli
La nuova disciplina dell’articolo 3, paragrafo 7, introduce un regime particolarmente dettagliato per le reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, i cogolli e i palangari.
Nella zona 1(16):
- dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno, queste attività sono vietate;
- dal 16 marzo al 14 novembre di ogni anno, la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti è consentita solo con dispositivi acustici di dissuasione conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967.
Nella zona 1(17):
- la pesca con tali attrezzi è vietata tutto l’anno;
- in deroga, la pesca commerciale può essere autorizzata dalle autorità svedesi se compatibile con gli obiettivi di conservazione della zona;
- le licenze possono imporre condizioni specifiche, quali uso di dispositivi acustici di dissuasione, raccolta dati con telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche.
Per la pesca ricreativa, nelle zone 1(16) e 1(17) è consentito tutto l’anno l’uso di un massimo di sei cogolli, ciascuno con due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm su ciascun lato del sacco.
Monitoraggio scientifico e possibile revisione delle misure
Gli Stati membri interessati devono riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027. Il regolamento prevede che i dati, insieme a ogni informazione pertinente e alle prove scientifiche sull’uso dei dispositivi acustici di dissuasione, siano utilizzati per adeguare la misura di conservazione tramite la procedura prevista dagli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Transito dei pescherecci e controlli operativi
Le modifiche all’articolo 4 disciplinano il transito dei pescherecci nelle zone interessate. Il transito è consentito nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) solo se gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati secondo l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, durante il transito, i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) devono mantenere una velocità non inferiore a sei nodi, salvo forza maggiore.
Aggiornamento dell’ambito soggettivo dell’articolo 5
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), viene sostituito per riferirsi a tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29), ampliando così il perimetro operativo della disposizione.
Allegati e delimitazione geografica
Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 vengono integrati con le coordinate delle nuove aree. L’allegato I include le zone 1(16) e 1(17), mentre l’allegato II include la zona 2(29). Le delimitazioni geografiche sono definite da sequenze di coordinate, in modo da rendere precisa l’estensione spaziale delle restrizioni.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118, che già stabiliva misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord, al fine di includere nuove misure per il sito Nordvästra Skånes havsområde.
Divieti sugli attrezzi da pesca nelle zone 1 e 2
Nelle zone da 1(1) a 1(17), salvo specifiche zone di controllo indicate, sono vietati vari attrezzi trainati e da pesca industriale, tra cui reti a strascico, sfogliare, reti a divergenti, reti a coppia, reti da traino per scampi e gamberetti, sciabiche e altre reti similari. Nelle zone da 1(10) a 1(17), con le medesime esclusioni per le zone di controllo, sono inoltre vietate draghe tirate da natanti e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti. Nell’ambito delle zone 2, è vietata la pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29).
Nuove restrizioni per reti da imbrocco, reti da posta, cogolli e palangari
È introdotto un nuovo paragrafo 7 all’articolo 3. Nella zona 1(16), dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno, è vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, cogolli (FYK) e palangari (LL, LLD e LLS). Dal 16 marzo al 14 novembre, la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti è consentita solo con l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967. Nella zona 1(17), tali attività sono vietate tutto l’anno, salvo che la pesca commerciale possa essere autorizzata dalle autorità svedesi se compatibile con gli obiettivi di conservazione; le licenze possono imporre obblighi specifici, come dispositivi acustici di dissuasione, raccolta dati con telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche. La pesca ricreativa è consentita tutto l’anno nelle zone 1(16) e 1(17) con un massimo di sei cogolli, ciascuno dotato di due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm, su ciascun lato del sacco.
Riesame annuale dei dati sulle catture accidentali di focena
Gli Stati membri interessati devono riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027. I dati e ogni altra informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, devono essere utilizzati per adeguare la misura di conservazione secondo la procedura degli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Regole sul transito dei pescherecci
I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) solo se gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati secondo l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Durante il transito, i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17) e nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) devono mantenere una velocità non inferiore a sei nodi, salvo forza maggiore, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Aggiornamento delle prescrizioni sulla presenza di pescherecci
All’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la formulazione è sostituita per ricomprendere tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29).
Aggiornamento degli allegati con la delimitazione delle zone
Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono modificati per includere le nuove zone 1(16) e 1(17), rispettivamente zona di restrizione della pesca - Nord e zona di restrizione della pesca - Sud, nonché la zona 2(29), zona di divieto di pesca, con delimitazione geografica mediante coordinate puntuali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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