Sentenza del 13/03/2015 n. 5035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dei contribuenti e dichiarato invalida la notifica dell'avviso di rettifica IVA 1997. Ha dedotto, tra l'altro, che P.G. non aveva impugnato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per difetto di legittimazione; che la società aveva introdotto in appello una domanda nuova; che la CTR aveva omesso di motivare adeguatamente; e che la notifica era stata regolarmente eseguita presso la sede sociale, a mani di una collaboratrice, a prescindere dall'indicazione sull'atto del nominativo dell'ex amministratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto da P.G., poiché la sua carenza di legittimazione era coperta da giudicato interno. Ha rigettato il ricorso della società contro la cartella di pagamento, ritenendo valida la notifica dell'avviso di rettifica eseguita presso la sede sociale a una collaboratrice della società. La mera indicazione del nome dell'ex amministratore sull'atto è stata considerata irrilevante. Le spese del giudizio di Cassazione sono state poste a carico degli intimati, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 329, comma 2, c.p.c.
La mancata impugnazione di una specifica statuizione della sentenza di primo grado comporta il passaggio in giudicato interno di quella statuizione. Nel caso concreto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di P.G. per difetto di legittimazione non era stata impugnata.
Art. 100 c.p.c.
Richiede l'interesse e la legittimazione ad agire. L'ex amministratore non era legittimato a proporre personalmente il ricorso contro l'avviso destinato alla società.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza. La statuizione non impugnata sulla carenza di legittimazione di P.G. non poteva essere riesaminata in appello.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Vieta, nel processo tributario d'appello, la proposizione di domande nuove. La società aveva inizialmente contestato soltanto la mancata notifica dell'avviso, mentre in appello aveva introdotto questioni ulteriori riguardanti la nullità dell'avviso stesso.
Art. 145 c.p.c.
Per le persone giuridiche la notificazione deve essere effettuata presso la sede sociale e può essere consegnata al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere gli atti o, in mancanza, a una persona addetta alla sede. La consegna a una collaboratrice presso la sede è stata ritenuta sufficiente.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina le notificazioni degli atti tributari. La Corte lo ha applicato insieme all'art. 145 c.p.c., ritenendo perfezionata la notifica dell'avviso presso la sede sociale.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione, dedotti dall'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata impugnazione di una specifica statuizione di primo grado determina il giudicato interno: in appello non è possibile rimettere in discussione quel punto.
- La riunione di più ricorsi non elimina le preclusioni e le decadenze maturate autonomamente in ciascun giudizio.
- In appello non possono essere introdotte domande nuove fondate su fatti o titoli giuridici diversi da quelli dedotti in primo grado; occorre distinguere tra semplice precisazione delle difese e modifica sostanziale della domanda.
- Per la notifica a una società è decisivo il luogo della consegna e la qualità del soggetto che riceve materialmente l'atto presso la sede sociale. L'indicazione del nome di un ex amministratore non rende di per sé nulla la notifica, se l'atto è stato consegnato a una persona addetta alla sede.
- La validità della notifica deve essere valutata in concreto sulla base delle modalità effettive di consegna, non soltanto sulla base di eventuali inesattezze formali nell'intestazione o nell'indicazione del rappresentante.
- Un ex amministratore che non rivesta più la carica e agisca personalmente può essere privo di legittimazione a impugnare un atto tributario destinato alla società.
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