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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19164/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione di merito. Il ricorso deduceva, in sostanza, la carenza dell'elemento psicologico del reato per difetto di prova della notifica dell'ordinanza cautelare tradotta nella lingua dell'imputato, sostenendo che, in mancanza di tale traduzione/notifica, non potesse ritenersi integrata la necessaria consapevolezza. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e meramente riproduttiva di quella già proposta in appello, già esaminata e disattesa con motivazione non manifestamente illogica, evidenziandosi in particolare che l'imputato conosceva la lingua italiana al punto da rispondere a tono agli operanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata. Non vi è stata una rivalutazione del merito della condanna, ma solo una pronuncia processuale di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico una censura già proposta in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della carenza dell'elemento psicologico deve misurarsi con gli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito; se la Corte territoriale ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, la censura meramente reiterata non è scrutinabile in cassazione.
  • Ai fini della valutazione sull'inammissibilità, la Cassazione può valorizzare elementi fattuali indicativi della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, se già considerati dal giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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