Sentenza n. 14417/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento della delibera n. -OMISSIS-/2025 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, adottata nella seduta dell’11 novembre 2025 e comunicata con nota prot. 11022 del 14 novembre 2025, con la quale è stata disposta la sospensione del dott. -OMISSIS- dall’incarico di Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo a decorrere dal 1° agosto 2025, data di nomina a Garante del contribuente della Regione Molise; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la Risoluzione n. 1/2021 con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto che “i giudici tributari in servizio non possono contemporaneamente assumere l’incarico di Garante del contribuente”, nonché la nota della Ragioneria territoriale dello Stato di Teramo - Servizio Stipendi del 12 dicembre 2025 (trasmessa il 15 dicembre 2025) di invito alla restituzione dei compensi percepiti dal ricorrente dal 1° agosto 2025, quale data cui è disposta la retroazione degli effetti della sospensione di cui alla suddetta delibera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che ha disposto la sospensione dall’incarico di giudice tributario, con decorrenza dalla nomina a Garante del contribuente della Regione Molise; Risoluzione n. 1/2021 e nota di richiesta di restituzione dei compensi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 545/1992, dell’art. 13 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, buon andamento e giusto processo, sostenendo che le cause di incompatibilità dei giudici tributari sarebbero tassative e che l’assunzione dell’incarico di Garante del contribuente non potrebbe determinare la sospensione dall’incarico giurisdizionale. Ha inoltre censurato, quale atto presupposto, la Risoluzione n. 1/2021, contestando l’estensione analogica dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 545/1992 a un’ipotesi non espressamente prevista dalla legge. In via subordinata ha dedotto l’illegittimità della retrodatazione della sospensione al 1° agosto 2025, data di nomina a Garante del contribuente, ritenendola incompatibile con l’efficacia costitutiva del provvedimento e con i principi di continuità, certezza e stabilità della funzione giurisdizionale. In ulteriore subordine ha censurato l’omessa previsione, nella delibera, del diritto alla riassunzione nell’incarico di giudice tributario alla cessazione dell’incarico di Garante.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l’incompatibilità possa essere ricondotta all’art. 8, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 545/1992, interpretato alla luce della sua formulazione ampia e della finalità di garantire trasparenza, imparzialità e indipendenza del giudice tributario. L’incarico di Garante del contribuente, per i poteri di raccomandazione e richiamo agli uffici finanziari, nonché per il potere di accesso e controllo sulla funzionalità dei servizi, è idoneo a determinare una situazione di incompatibilità ontologica con l’esercizio della funzione giudiziaria, senza necessità di una verifica caso per caso o limitata alle controversie trattate nella medesima regione. La mancata previsione espressa dell’incarico di Garante nell’art. 8 è stata ritenuta superabile mediante interpretazione analogica, poiché tale figura è stata istituita successivamente alla disposizione sulle incompatibilità e l’assenza di una previsione specifica non può impedire la tutela del principio costituzionale e convenzionale di imparzialità del giudice. È stata ritenuta legittima anche la decorrenza retroattiva della sospensione dal 1° agosto 2025, in quanto coerente con la natura originaria dell’incompatibilità: la sospensione deve decorrere dal momento in cui si è verificato il cumulo incompatibile, non dalla successiva adozione o comunicazione della delibera. Infine, il TAR ha escluso l’illegittimità dell’omessa previsione della riassunzione, trattandosi di effetto legale già previsto dall’ultimo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 545/1992. Ricorso respinto e spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finché permangono in attività di servizio o nell’esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: ... i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l’attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
La disposizione è stata interpretata in senso ampio, come espressione di un’esigenza generale di tutela dell’imparzialità e indipendenza del giudice tributario; l’ultimo comma comporta la sospensione fino alla cessazione dell’incompatibilità e la successiva riassunzione anche in soprannumero.
art. 13 legge 20 luglio 2000, n. 212
La figura del Garante del contribuente, istituita dalla disposizione, comporta funzioni di tutela e controllo nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, incompatibili con l’esercizio contemporaneo della funzione di giudice tributario.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la delibera impugnata quanto alla sussistenza dell’incompatibilità e alle sue conseguenze.
art. 97 Cost.
La retrodatazione della sospensione è stata ritenuta coerente con le esigenze di buon andamento, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 101, comma 2, Cost.
La disposizione concorre a fondare il principio di indipendenza e imparzialità dei magistrati.
art. 104, comma 1, Cost.
La disposizione è richiamata quale fondamento costituzionale dell’indipendenza della magistratura.
art. 111, comma 2, Cost.
Il principio del giusto processo comprende l’esigenza di assicurare l’imparzialità del giudice e giustifica l’incompatibilità tra l’incarico di Garante e la funzione giudiziaria tributaria.
art. 6, comma 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Il requisito del giudice indipendente e imparziale costituisce parametro convenzionale rilevante nella valutazione dell’incompatibilità.
Massime di principio
- L’incompatibilità del giudice tributario può essere desunta, anche in assenza di una previsione espressa per una figura istituita successivamente, dalla ratio delle disposizioni che vietano attività idonee a compromettere trasparenza, indipendenza e imparzialità della funzione giudiziaria.
- L’incarico di Garante del contribuente è incompatibile con il contemporaneo esercizio della funzione di giudice tributario quando i poteri di tutela, raccomandazione, richiamo, accesso e controllo sugli uffici finanziari siano idonei a generare un obiettivo rischio di pregiudizio o condizionamento dell’imparzialità del giudice.
- L’incompatibilità derivante dall’esercizio di funzioni potenzialmente interferenti con la giurisdizione opera in via generale e non richiede una verifica concreta caso per caso, né è esclusa dal fatto che gli incarichi siano svolti in ambiti territoriali diversi.
- Quando l’incompatibilità è originaria e sorge con l’assunzione dell’incarico incompatibile, la sospensione dalla funzione giudiziaria può decorrere dalla data in cui si verifica il cumulo, anche se il relativo provvedimento amministrativo è adottato o comunicato successivamente.
- La cessazione dell’incompatibilità comporta la riassunzione nella funzione giudiziaria quando tale effetto è già previsto direttamente dalla legge; l’amministrazione non è tenuta a riprodurlo nel dispositivo del provvedimento di sospensione.
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